Ordinanza n. 352/2002
Altra decisione · depositata il 16/07/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 549/1995
usata come parametro
citata
- art. 1legge 549/1995
- art. 6legge 724/1994
- art. 3Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle
gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi
dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549),
promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 2001 dal Tribunale di
Genova nel procedimento civile vertente tra la Regione Liguria e la
Figli di Pinin Piero e C. S.p.a., iscritta al n. 50 del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 18 aprile
2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26
(Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite
ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549), in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della
Costituzione;
che l'ordinanza censura gli artt. 1 e 2 della legge della
Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, nella parte in cui hanno
trasferito alle aziende unità sanitarie locali, invece che alla
Regione, la titolarità e la legittimazione, sostanziale e
processuale, in ordine ai debiti delle soppresse unità sanitarie
locali;
che il giudice a quo, rileva che gli artt. 6, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e 2, comma 14, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 - nell'ambito del riordino del Servizio
sanitario nazionale disposto dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 - vietano alle regioni di far gravare sulle neoistituite
aziende sanitarie locali i debiti ed i crediti facenti capo alle
gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, e prevedono a tal
fine l'istituzione di gestioni a stralcio, successivamente
trasformate in gestioni liquidatorie;
che, al riguardo, il rimettente richiama il consolidato
orientamento della Corte di cassazione, secondo cui le predette
disposizioni avrebbero determinato una successione ex lege a titolo
particolare delle regioni nei rapporti di credito e di debito già
facenti capo alle unità sanitarie locali;
che, peraltro, nel corso del giudizio sono entrate in vigore
le norme regionali impugnate, le quali hanno disposto la cessazione
delle gestioni liquidatorie ed hanno previsto che i rapporti
giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali ed agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ancorché
oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto
trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed ai predetti
istituti, ai quali restano attribuite la titolarità e la
legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva;
che, ad avviso del giudice rimettente, detto trasferimento
altererebbe l'eguaglianza delle parti "sia nella sostanza
obbligatoria che nel processo", in quanto, relativamente ad
un'obbligazione di diritto comune, viene sostituito d'imperio il
soggetto debitore senza il consenso della parte creditrice, di fatto
istituendosi "una forma di liberazione del debitore diversa
dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica";
che sarebbe altresì violato il diritto alla difesa, il quale
esige un'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, in quanto, a
lite iniziata, la Regione sottrae sé stessa "alla soggettività
processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come
parte sostanziale del rapporto obbligatorio";
che infine le norme regionali ostacolerebbero la riforma del
Servizio sanitario nazionale, in quanto, onerando le aziende
sanitarie locali di quei debiti pregressi che il legislatore statale
aveva inteso porre a carico delle regioni, contrasterebbero con il
principio secondo il quale i nuovi organismi dovevano essere liberi
da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad
oggetto gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del
2000, che prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle
unità sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti
giuridici alle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto
legislativo n. 502 del 1992;
che le norme impugnate sono state censurate dal giudice a
quo, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione;
che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione", la quale, tra l'altro, all'art. 3 ha sostituito
l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;
che pertanto, essendo stata modificata una delle norme
costituzionali invocate come parametro di giudizio, si impone la
restituzione degli atti al giudice a quo, affinché riesamini i
termini della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del
quadro normativo (cfr. ordinanze n. 382 del 2001, n. 72, n. 76, 117 e
164 del 2002).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte