Ordinanza n. 353/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2legge 10/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 (trattamento giuridico ed economico
ed inquadramento del personale già dipendente dalle imprese di
trasporto private in atto utilizzato ai sensi della legge regionale 22
aprile 1975 n. 33 dalle società Stefer e Romana per le ferrovie del
nord), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1982 dal Pretore di
Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Segneri Sisto e le
Società STEFER e A.CO.TRA.L iscritta al n. 519 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 del
1982.
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di una causa di lavoro vertente tra Segneri
Sisto, da una parte, e la società di trasporto Stefer nonché
l'Acotral dall'altra, il Pretore di Roma con ordinanza 7 aprile 1982
(in G.U. n. 303 del 1982; reg. ord. n. 519 del 1982) sollevava
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79, il quale prevede che il
trattamento giuridico ed economico e l'inquadramento del personale già
dipendente da imprese di trasporto private ed attualmente utilizzato
dalle società Stefer e Romana per le ferrovie del nord venga definito
mediante provvedimenti regionali, ad esito di trattative sindacali da
condurre sulla base di precedenti accordi (del 26 luglio 1973 e del 27
marzo 1975) e in conformità di precedenti norme regionali (artt. 2,
terzo comma, l. 20 marzo 1973 n. 10 e 6, secondo comma, l. 22 aprile
1975 n. 33);
che il Pretore sollevava le questioni con riferimento agli artt. 3,
39 e 117 Cost., perché, a suo avviso, la norma impugnata prevede che
l'inquadramento dei singoli lavoratori avvenga attraverso la
contrattazione sindacale, così incidendosi su interessi individuali
anzi che su interessi di categoria (i soli affidati dall'art. 39 Cost.
alla tutela sindacale), sia perché la potestà legislativa regionale,
di cui all'art. 117 Cost., non può estendersi ai rapporti di diritto
privato, quale il rapporto di lavoro subordinato.
Considerato che le questioni sono state già decise con la sentenza
23 marzo 1983 n. 69, che le ha dichiarate non fondate;
che nella detta sentenza la Corte ha osservato, quanto all'art. 39
Cost., che l'intervento delle associazioni sindacali è diretto
soltanto, secondo il testuale disposto della legge impugnata, al
compimento di "trattative" con le società affidatarie, senza il
conferimento di alcun potere dispositivo o deliberativo alle
associazioni stesse;
che, quanto all'art. 117 Cost., la Corte ha rilevato come la norma
impugnata si inserisca, quale parte integrante e necessaria, in un
complesso normativo regionale diretto al riordinamento dei servizi
automobilistici di interesse locale e perciò sicuramente rientrante
nella previsione della disposizione costituzionale ultimamente citata;
che pertanto le questioni debbono essere dichiarate manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale, sollevate dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata
in epigrafe in riferimento agli artt. 3,39 e 117 Cost., dell'art. 1
della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 e già dichiarate
infondate con sentenza di questa Corte 23 marzo 1983 n. 69.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte