Ordinanza n. 353/1987
Altra decisione · depositata il 29/10/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2909Codice civile
- art. 3legge 399/1984
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del
codice civile, 324 e 113, come modificato dall'art. 3 della legge 30
luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del
conciliatore e del pretore), del codice di procedura civile, promosso
con ordinanza emessa il 31 dicembre 1986 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Fioraso Angelo e Contro' Mario ed
altra, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1.a ss. dell'anno
1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 31 dicembre 1986 (comunicata
il 9 febbraio e notificata il 26 marzo del 1987; pubblicata nella
G.U. n. 22/155 del 27 maggio 1987 e iscritta al n. 190 R.O. 1987) nel
giudizio civile promosso da Fioraso Angelo contro Contro' Giovanni e
la s.p.a. Lloyd Internazionale per ottenere il risarcimento dei danni
da esso attore patiti nell'incidente stradale avvenuto il 4 agosto
1984 in Torino, il Pretore di Torino ha giudicato rilevante e, in
riferimento agli artt. 3, 24 co. 1 e 2, 102 co. 2 e 106 co. 2 Cost.,
non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 2909 c.c., 324 e
113 co. 2 (come modificato dall'art. 3 l. 30 luglio 1984, n. 399)
c.p.c.;
che l'Avvocatura generale dello Stato intervenuta, nell'assenza
delle parti del giudizio a quo, per il Presidente del Consiglio dei
ministri con atto 8 giugno 1987, depositato il successivo 13, ha
chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, infondata la
questione;
che nella pubblica udienza del 29 settembre 1987, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Stato D'Amato si è
rimesso allo scritto.
Considerato che, mancata l'alligazione nel giudizio di merito del
testo della sentenza 6 marzo 1986 con la quale il Giudice
conciliatore di Torino - Sez. V - aveva condannato il Fioraso
all'immediato pagamento a favore dell'attore Contro' della
complessiva somma di lire 650.000 oltre gli interessi legali dal di'
della pronuncia all'effettivo saldo e delle spese di causa alla
Corte, alla quale non è stato esibito il testo della sentenza del
Giudice conciliatore di Torino, non si consente di verificare se il
Giudice conciliatore abbia esercitato il potere di giovarsi
dell'equità e, pertanto, difetta allo stato la base concreta del
sospetto d'incostituzionalità, ravvisato dal Pretore in ciò che
sentenze rese dal Conciliatore non vincolino con l'autorità del
giudicato sostanziale altri giudici astretti all'applicazione dello
stretto diritto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino che ha
sollevato l'incidente iscritto al n. 190 R.O. 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte