Ordinanza n. 353/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 637/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e
donazioni), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1991 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto
da Nicosia Giuseppe contro l'Ufficio del Registro Successioni di
Catania, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 10 ottobre 1991 (pervenuta il 3
marzo 1993) la Commissione tributaria di Catania, adita con ricorso
di Leanza Giovanni avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di
successione, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 nella parte, in cui
stabilendo l'applicazione dell'imposta globale con aliquote progressive a scaglioni da applicarsi sull'intero asse e non sulle singole
quote ereditarie, postula una violazione della capacità contributiva
del singolo beneficiario;
che secondo il giudice rimettente la massa non è soggetto di
diritto tributario, né in particolare è soggetto passivo
dell'imposta successoria, atteso che l'art. 5 del d.P.R. 637/72 fà
riferimento esclusivamente agli eredi, ai legatari ed ai donatari;
sicché sono questi ultimi in ogni caso a scontare effettivamente
l'imposta sul valore globale con una aliquota che è quella relativa
al complessivo coacervo trasferito e pertanto debbono pagare un
importo superiore a quello che si otterrebbe applicando l'imposta a
quanto singolarmente trasferito;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata manifestamente infondata come già
fatto dalla Corte da ultimo con le ordinanze n. 222 del 1989 e n. 179
del 1992.
Considerato che l'eccezione si appalesa manifestamente infondata
poiché, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (ordd. nn.
222 del 1989, 211 del 1990 e 179 del 1992), "l'imposizione tributaria
inerente alla successione è in diretto collegamento con il
patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioè,
l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di
ricchezza";
che il giudice rimettente non introduce alcun nuovo e diverso
profilo di valutazione che induca la Corte a modificare la sua
giurisprudenza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637
(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Catania, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1993.
Il Presidente: GRECO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte