Ordinanza n. 353/2000
Altra decisione · depositata il 25/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 17 novembre 1999 della Camera dei
deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Lorenzo Matassa,
promosso dal Tribunale di Caltanissetta, II sezione penale, con
ricorso depositato il 21 marzo 2000 ed iscritto al n. 148 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che con ricorso datato 23 febbraio 2000 e depositato
nella cancelleria della Corte il 21 marzo 2000, il Tribunale di
Caltanissetta, II sezione penale, investito di un procedimento penale
per il reato di diffamazione aggravata a carico del deputato Vittorio
Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla
deliberazione adottata dalla assemblea il 17 novembre 1999 (documento
IV - quater, n. 88), la quale ha dichiarato che i fatti per i quali
è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse
nell'esercizio delle funzioni parlamentari, essendo attività
divulgative di atti parlamentari, e sono in quanto tali insindacabili
(art. 68, primo comma, della Costituzione);
che il ricorrente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato
origine alla formulazione dell'imputazione e la vicenda processuale,
ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe atti
privi di connessione con la funzione parlamentare e menomerebbe
quindi la sfera delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.
Considerato che si deve, in questa fase, deliberare
esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza
contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed
oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine
all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di
Caltanissetta è legittimato a sollevare il conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del
quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione
dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di
indipendenza costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il Tribunale di Caltanissetta denuncia la menomazione della propria
sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in
conseguenza della deliberazione della Camera dei deputati, denunciata
come illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio
membro come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari,
sicché per esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Caltanissetta, II sezione penale, nei confronti della Camera dei
deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al Tribunale di Caltanissetta, II sezione penale,
ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente
depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella
cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle
notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte