Ordinanza n. 354/1995
Altra decisione · depositata il 21/07/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 453/1993
citata
- art. 23legge 453/1993
- art. 1legge 248/1995
- art. 23legge 248/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promosso
con ordinanza emessa l'8 e il 17 giugno 1994 dalla Corte dei conti a
sezioni riunite, negli appelli (riuniti) proposti dall'Assemblea
regionale siciliana ed altri, iscritta al n. 706 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione dell'Assemblea regionale siciliana;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Uditi gli avvocati Giuseppe Fazio e Federico Sorrentino per
l'Assemblea regionale siciliana;
Ritenuto che con ordinanza iscritta al n. 706 del registro
ordinanze 1994, la Corte dei conti a sezioni riunite, chiamata a
giudicare su appelli promossi avverso pronunce della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, ha sollevato,
in riferimento all'art. 23, primo comma, dello Statuto speciale della
Regione siciliana, questione di legittimità costituzionale dell'art.
1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito,
con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti);
che per il giudice rimettente la norma è incostituzionale nella
parte in cui, istituendo le sezioni giurisdizionali centrali, omette
ogni previsione circa la sezione giurisdizionale centrale per la
Sicilia con sede in quella Regione, mentre l'art. 23 dello Statuto
speciale prevede la costituzione di sezioni degli organi
giurisdizionali centrali, ivi compresa la Corte dei conti;
che si è costituita l'Assemblea regionale siciliana, sostenendo
la fondatezza della questione;
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
intervenuto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni
urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti),
successivamente reiterato con il decreto-legge 25 febbraio 1995, n.
47, con il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131 (decaduti per mancata
conversione nei termini costituzionali), e con il decreto-legge 28
giugno 1995, n. 248, tuttora in vigore, che all'art. 1 novella la
disposizione denunziata, facendo salvo espressamente "quanto disposto
in attuazione dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana";
che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti
vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta la valutazione
dell'incidenza del ius superveniens nel giudizio pendente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti a sezioni
riunite.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte