Ordinanza n. 355/1987
Altra decisione · depositata il 29/10/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 15legge 890/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169, commi
primo e quinto, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 24 marzo 1980 dal Pretore di Piacenza, iscritta
al n. 425 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Piacenza, con ordinanza del 24 marzo
1980, ha denunciato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 169, primo e quinto comma,
del codice di procedura penale, in quanto "le notifiche - come quella
de qua - basate sul principio del rifiuto tacito a ricevere la
raccomandata da parte dell'imputato assente dalla sua abitazione,
contrastano in modo evidente con l'essenzialità della ricezione
reale dell'avviso raccomandato in questione", ricollegandosi a tale
premessa "la conseguenza di reputare come perfezionativo della
notifica o il solo periodo di giacenza" ovvero "assieme a quello
l'avviso di giacenza", "secondo quanto prescritto dalle norme
dell'ordinamento postale";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
è entrata in vigore la legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni
di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con
la notificazione di atti giudiziari), il cui art. 15 ha sostituito il
terzo ed il quinto comma del codice di procedura penale, che
risultano ora, rispettivamente, del seguente tenore: "Il portiere o
chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto
notificato, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono
dal ricevimento della raccomandata" (art. 169, terzo comma, del
codice di procedura penale); "Se le persone indicate nella prima
parte di questo articolo mancano o non sono idonee o si rifiutano di
ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa è
depositata nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o,
in mancanza di questa, del comune dove egli abitualmente esercita la
sua attività professionale. Avviso del deposito stesso è affisso
alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta
del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività
professionale. L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, dare
all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della
notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata" (art.
169, quinto comma, del codice di procedura penale);
che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua
della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora
rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Piacenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte