Ordinanza n. 355/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 2Codice penale
- art. 444d.lgs. 271/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme
d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271) in relazione all'art. 444 stesso codice, promosso con
ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dal Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Bellosio Luca ed altro, iscritta al
n. 147 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con ordinanza del 20 dicembre 1989, il Tribunale di
Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme
d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271) nella parte in cui non consente, mediante la previsione d'un
apposito termine, l'applicazione della pena su richiesta delle parti,
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche ai
procedimenti per i quali siano state compiute le formalità
d'apertura del dibattimento di primo grado;
che, invero, secondo il Tribunale di Torino, l'istituto
dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, oltre ad
esplicare efficacia processuale, comporta anche rilevanti conseguenze
sostanziali (in ordine alla quantificazione della pena,
all'esclusione dell'applicazionedi pene accessorie, alla possibilità
d'estinzione del reato) sicché si viene a determinare un'irrazionale
disparità di trattamento tra gli imputati, fondata esclusivamente
sulla circostanza, del tutto occasionale, del compimento delle
formalità d'apertura del dibattimento;
che, inoltre, a parere del giudice a quo, il principio
d'irretroattivita'della legge penale di cui all'art. 25, secondo
comma, Cost., dovrebbe essere integrato da quello dell'applicazione
della legge più favorevole al reo di cui all'art. 2 del codice
penale, il quale avrebbe rilevanza costituzionale, nel senso che
potrebbe essere derogato solo da una norma rispondente ad un
principio avente anch'esso rilevanza costituzionale;
che tale ultimo principio potrebbe individuarsi in quello del
buon andamento dell'attività giudiziaria, garantito dall'art. 97
Cost., giacché proprio ad esso si ispirano gli artt. 248 delle norme
d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale e 444 del codice di procedura penale in quanto l'effetto
deflattivo da loro originato persegue lo scopo di meglio utilizzare
le risorse dell'apparato giudiziario;
che, pertanto, sempre a parere del giudice a quo, è
irragionevole la mancata previsione, da parte dell'art. 248 citato,
della possibilità di chiedere l'applicazione della pena su richiesta
delle parti per i dibattimenti già iniziati alla data d'entrata in
vigore del nuovo codice di procedura penale, poiché tale
possibilità non solo eviterebbe la già evidenziata disparità di
trattamento tra imputati ma rispetterebbe anche l'intento deflattivo
al quale si ispira l'istituto in questione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che, a parere dell'Avvocatura, la finalità dell'istituto
dell'applicazione della pena su richiesta delle parti è quella
d'incentivare l'immediata definizione del processo, eliminando la
fase dibattimentale e quella dell'appello, di modo che la riduzione
della pena non rappresenta un beneficio bensì una
contropartita-premio per la rinuncia al rito ordinario;
che, di conseguenza, il termine per avanzare la richiesta
d'applicazione della pena su richiesta delle parti è stato non
illogicamente individuato nella dichiarazione d'apertura del
dibattimento di primo grado, superata la quale non potrebbe più
realizzarsi la funzione dell'istituto e verrebbe meno il collegamento
fra incentivo e rito differenziato, sicché la prospettata diversità
di trattamento trova razionale giustificazione nella diversità delle
situazioni processuali;
Considerato che gli argomenti svolti da questa Corte nella
sentenza n. 277 del 1990 - relativa all'impossibilità (a norma
dell'art. 247 del medesimo testo approvato con il decreto legislativo
n. 271 del 1989) di chiedere il giudizio abbreviato quando siano già
state compiute le formalità d'apertura del dibattimento - valgono
anche per l'analoga questione qui trattata, relativa alla
possibilità di richiedere l'applicazione della pena su richiesta
delle parti soltanto prima del compimento delle formalità d'apertura
del dibattimento di primo grado;
che, in particolare, nella citata sentenza, la Corte ha fra
l'altro sottolineato - con osservazione valida anche in ordine alla
disposizione oggetto del presente giudizio - l'"inscindibile unità
finalistica" della disposizione in quella sede impugnata, osservando
che la riduzione della pena in tanto è consentita in quanto è
diretta a sollecitare la richiesta, da parte dell'imputato,
dell'attivazione d'un istituto inteso ad assicurare la rapida
definizione del maggior numero di processi. Divenuto, invece,
impossibile, con l'apertura del dibattimento, raggiungere le
finalità che il legislatore si prefigge, diventa conseguentemente e
razionalmente impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto"
alla riduzione della pena;
che questo essendo lo scopo degli istituti del giudizio
abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti
(esclusione della fase dibattimentale) è del tutto razionale che,
per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale, tali istituti siano stati resi applicabili soltanto
quando il loro scopo sia interamente perseguibile;
che la precitata sentenza ha altresì aggiunto - con
considerazione anch'essa estensibile all'istituto dell'applicazione
della pena su richiesta delle parti - che irrazionale sarebbe semmai
l'applicabilità del giudizio abbreviato dopo l'apertura del
dibattimento; giacché in tal caso i benefici concessi all'imputato
non sarebbero più giustificati né dallo scopo (ormai impossibile)
d'eliminare la fase dibattimentale né dal rischio assunto
dall'imputato (il quale si troverebbe nella comoda situazione di
decidere dopo che il pubblico ministero ha già offerto le sue prove
e comunque dopo aver valutato l'andamento del dibattimento stesso);
che non è producente il confronto fra imputati per i quali il
dibattimento sia o non sia stato ancora aperto, proprio perché si
tratta di situazioni oggettivamente diverse;
che nella medesima sentenza n. 277 del 1990 si è altresì
osservato che il principio dell'applicazione della legge più
favorevole all'imputato, fissato dall'art. 2 del codice penale, opera
soltanto quando vi sia stato un mutamento, favorevole all'imputato,
nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio,
mentre si è fuori dell'ambito d'applicabilità del principio stesso
nelle ipotesi in cui non si è verificato un mutamento nella
valutazione sociale rispetto al fatto tipico incriminato;
che, analogamente a quanto osservato nella predetta sentenza in
ordine all'istituto del giudizio abbreviato, anche nel caso
d'applicazione della pena su richiesta delle parti, non è mutata la
valutazione sociale negativa in ordine ai fatti oggetto del processo
penale, dal momento che la possibilità di fruire della riduzione
della pena e di altri benefici vale soltanto a stimolare, nei limiti
della sua esperibilità, la richiesta, da parte dell'imputato, del
procedimento speciale in questione;
che, per le stesse ragioni, analoghe questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 248 - nella parte in cui non consente
l'applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art.
444 del codice di procedura penale, anche ai procedimenti per i quali
siano state compiute le formalità d'apertura del dibattimento di
primo grado - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal
Pretore di Breno con ordinanza del 30 novembre 1988 (Reg. ord. n.
57/1990) e dal Pretore di Milazzo con ordinanza del 27 ottobre 1989
(reg. ord. n. 67/1990) sono già state dichiarate manifestamente
infondate da questa Corte con l'ordinanza n. 320 del 1990;
che, di conseguenza, anche la questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 248 delle norme d'attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988
(testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost., dal Tribunale
di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte