Corte costituzionale

Ordinanza n. 355/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 1° febbraio 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a

carico di Santos Rafael, iscritta al n. 255 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 1° febbraio

1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458, primo comma,

del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il

termine di sette giorni per richiedere il giudizio abbreviato decorra

dalla notifica dell'avviso al difensore della data fissata per il

giudizio immediato", e questione di legittimità dello stesso art.

458, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli

artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, "nella

parte in cui prevede che l'imputato debba depositare la richiesta di

giudizio abbreviato, con la prova della avvenuta notifica al pubblico

ministero, nel termine di decadenza di sette giorni dalla

notificazione del decreto di giudizio immediato";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 588 del 1990 (v.

anche ordinanza n. 225 del 1991), ha già dichiarato manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458,

primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

prevede la decadenza dalla richiesta di giudizio abbreviato avanzata

oltre il termine di sette giorni dalla notifica del decreto di

citazione per il giudizio immediato ma entro il termine di sette

giorni dalla notifica del relativo avviso dell'udienza al difensore;

che nella ordinanza di rimessione non sono addotti argomenti

nuovi o diversi da quelli allora esaminati, donde la manifesta

infondatezza della prima delle questioni proposte;

che la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto avanzata

tardivamente, risulta inammissibile, così rendendo

irrilevante, in quanto assolutamente ininfluente nel processo a quo,

la questione relativa alla congruità del termine

per il deposito della prova dell'avvenuta notificazione della

richiesta stessa al pubblico ministero (v. ordinanza

n. 255 del 1991);

e che, quindi, la seconda questione deve dichiararsi

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del

1° febbraio 1991;

2. - dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di

Genova con ordinanza del 1° febbraio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1991:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte