Ordinanza n. 355/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 1° febbraio 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a
carico di Santos Rafael, iscritta al n. 255 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 1° febbraio
1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458, primo comma,
del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il
termine di sette giorni per richiedere il giudizio abbreviato decorra
dalla notifica dell'avviso al difensore della data fissata per il
giudizio immediato", e questione di legittimità dello stesso art.
458, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli
artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, "nella
parte in cui prevede che l'imputato debba depositare la richiesta di
giudizio abbreviato, con la prova della avvenuta notifica al pubblico
ministero, nel termine di decadenza di sette giorni dalla
notificazione del decreto di giudizio immediato";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 588 del 1990 (v.
anche ordinanza n. 225 del 1991), ha già dichiarato manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458,
primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevede la decadenza dalla richiesta di giudizio abbreviato avanzata
oltre il termine di sette giorni dalla notifica del decreto di
citazione per il giudizio immediato ma entro il termine di sette
giorni dalla notifica del relativo avviso dell'udienza al difensore;
che nella ordinanza di rimessione non sono addotti argomenti
nuovi o diversi da quelli allora esaminati, donde la manifesta
infondatezza della prima delle questioni proposte;
che la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto avanzata
tardivamente, risulta inammissibile, così rendendo
irrilevante, in quanto assolutamente ininfluente nel processo a quo,
la questione relativa alla congruità del termine
per il deposito della prova dell'avvenuta notificazione della
richiesta stessa al pubblico ministero (v. ordinanza
n. 255 del 1991);
e che, quindi, la seconda questione deve dichiararsi
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del
1° febbraio 1991;
2. - dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
Genova con ordinanza del 1° febbraio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1991:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte