Ordinanza n. 355/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 384/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1,
lettera a-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di
pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con
ordinanza emessa l'11 febbraio 1994 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Torino sul ricorso proposto da Roberto Castello contro
l'Intendenza di finanza di Torino, iscritta al n. 58 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Torino,
con ordinanza dell'11 febbraio 1994 (r.o. n. 58 del 1995), emessa nel
corso di un giudizio promosso da Roberto Castello nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e
comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure
urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,
nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella
legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53,
primo comma, della Costituzione;
che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del
giudice a quo concerne la richiesta di restituzione della somma
versata per effetto delle disposizioni denunciate, che prevedono, per
l'anno 1992, un'imposizione straordinaria a carico delle persone
fisiche che possiedono motocicli di potenza superiore a 6 CV, nella
misura del quintuplo delle tasse automobilistiche erariali, regionali
e relativa addizionale;
che, secondo il giudice remittente, le disposizioni stesse si
porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53, primo comma, della
Costituzione, per la loro irragionevolezza ed arbitrarietà, attesa
la manifesta disparità di trattamento operata, a danno dei
possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 CV (beni
sicuramente non di lusso), rispetto ad "altre categorie di beni quali
le imbarcazioni da diporto con motore di lunghezza oltre 12 ed entro
15 metri, nonché per la disparità di trattamento che deriva dalle
modalità di quantificazione dell'imposta stabilite dal comma 2-bis
del citato art. 8, modalità che colpiscono in misura
proporzionalmente maggiore i possessori di motocicli";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
Considerato che la questione è stata già esaminata dalla Corte
che, con ordinanza n. 475 del 1994, l'ha ritenuta manifestamente
infondata, in quanto è riservata alla discrezionalità del
legislatore la determinazione degli indici di capacità contributiva
e della conseguente entità dell'onere tributario, salvo i controlli
di legittimità sotto il profilo della palese arbitrarietà e
irrazionalità, che, nella specie, non possono reputarsi sussistenti;
che, pertanto, la questione, in mancanza di profili e argomenti
nuovi, atti ad indurre in diverso avviso, deve anche questa volta
dichiararsi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis,
del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in
materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché
disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14
novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte