Ordinanza n. 355/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11r.d. 3282/1923
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 13legge 533/1973
- art. 14legge 533/1973
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, numeri 3 e
4, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del
testo di legge sul gratuito patrocinio), promosso con ordinanza
emessa il 28 agosto 1999 dal Tribunale di La Spezia, iscritta al
n. 591 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che con ordinanza in data 28 agosto 1999 - emessa nel
corso di un procedimento civile avente ad oggetto la domanda di
risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del
conduttore, ammesso al gratuito patrocinio, e la domanda di
quest'ultimo di determinazione dell'equo canone - il Tribunale di La
Spezia, in composizione monocratica, dovendo provvedere sulla
richiesta di liquidazione del compenso di un consulente tecnico
d'ufficio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni di cui all'articolo 11, numeri 3 e 4, del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul
gratuito patrocinio), "nella parte in cui non prevedono che siano
anticipate dal pubblico erario anche le somme spettanti ai periti
nominati dal giudice a titolo di compenso per l'opera prestata, salva
annotazione a debito e ripetizione nelle forme di cui al medesimo
art. 11, numeri 3 e 4";
che, ad avviso del remittente, le norme censurate, imponendo
al perito di prestare gratuitamente la propria opera (salvo che per
le spese vive anticipate dall'erario e prenotate a campione e salvo
eventuale ripetizione del compenso nei confronti della parte non
ammessa al gratuito patrocinio, se soccombente, ovvero nei confronti
della stessa parte ammessa, qualora venga per essa a cessare lo stato
di povertà), porrebbero il perito stesso in una condizione di assai
dubbia imparzialità, poiché, al di là dell'evenienza del tutto
aleatoria ed ipotetica di una ripresa dell'indigente dallo stato di
povertà per cause diverse, la concreta possibilità di ottenere il
compenso per l'opera prestata sarebbe agganciata in modo quasi
esclusivo alla soccombenza di una delle parti, con sensibile
alterazione della parità delle parti nel processo e in violazione
diretta del diritto di difesa ed indiretta del principio di
eguaglianza, che imporrebbe "l'equidistanza di chi eserciti nel
processo attività idonea ad influire sul giudizio";
che, secondo il giudice a quo le disposizioni censurate
sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione anche per
l'ingiustificata diversità di trattamento che i periti, ausiliari
del giudice, ricevono in caso di gratuito patrocinio (recte:
patrocinio a spese dello Stato) ai sensi degli artt. 13 e 14 della
legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie
individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e
di assistenza obbligatoria) rispetto a quello loro riservato in
ipotesi di gratuito patrocinio ai sensi del regio decreto n. 3282 del
1923 (in quanto nel rito speciale del lavoro il compenso del
consulente tecnico d'ufficio è anticipato dallo Stato);
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o,
in subordine, infondata.
Considerato che il Tribunale di La Spezia, in composizione
monocratica, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, della legittimità costituzionale delle disposizioni di
cui all'art. 11, numeri 3 e 4, del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3282, "nella parte in cui non prevedono che siano anticipate dal
pubblico erario anche le somme spettanti ai periti nominati dal
giudice a titolo di compenso per l'opera prestata, salva annotazione
a debito e ripetizione nelle forme di cui al medesimo art. 11, numeri
3 e 4";
che, secondo il remittente, la circostanza che la prestazione
del perito, a parte il caso del tutto aleatorio ed ipotetico della
ripresa dell'indigente dallo stato di povertà, abbia possibilità di
essere remunerata soltanto se rimanga soccombente la parte non
ammessa al gratuito patrocinio, comporterebbe violazione del diritto
di difesa e insieme del principio di parità delle parti, in forza
del quale deve essere assicurata l'equidistanza di chi eserciti nel
processo un'attività destinata ad influire sul giudizio;
che la questione è irrilevante, dal momento che, come
riferisce lo stesso giudice a quo l'incarico peritale ha già avuto
svolgimento ed egli è chiamato a pronunciarsi sulla liquidazione del
compenso, sicché, quand'anche la questione dovesse essere accolta,
giammai la decisione di questa Corte potrebbe rimuovere il vulnus al
diritto di difesa e alla parità delle parti che il remittente opina
possa derivare dall'applicazione delle disposizioni censurate;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 11, numeri 3 e 4, del regio decreto n. 3282 del 1923, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, anche sotto altro profilo,
deducendo la disparità di trattamento tra i consulenti tecnici
nominati nei giudizi in cui trova applicazione la disciplina di cui
al citato regio decreto e quelli nominati nelle controversie
individuali di lavoro e in quelle in materia di previdenza e
assistenza obbligatoria, in relazione alle quali l'art. 14, secondo
comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533, stabilisce che
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce l'effetto
dell'anticipazione, a carico dello erario, dei compensi spettanti ai
consulenti tecnici d'ufficio;
che anche sotto questo profilo la questione deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile, per ragioni analoghe a
quelle esposte nell'ordinanza n. 200 del 2000: una pronuncia della
Corte costituzionale non potrebbe assimilare gli effetti
dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta dalla speciale
commissione prevista dall'articolo 5 del regio decreto n. 3282 del
1923 sul presupposto dello stato di povertà a quelli dell'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, che si fonda su presupposti non
coincidenti, rientra nella competenza del giudice che procede ed ha
una portata più ampia;
che la disciplina del gratuito patrocinio dei poveri e quella
del patrocinio a spese dello Stato, pur collocandosi entrambe nel
solco tracciato dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, danno
luogo a sistemi fra loro diversi non solo per presupposti,
procedimento ed effetti dei provvedimenti di ammissione, ma anche per
la concezione che rispettivamente le ispira: la prima è improntata
alla solidarietà tra persone, e grava di oneri, presumibilmente
sporadici, soggetti iscritti in speciali albi e che proprio
dall'iscrizione traggono di norma anche opportunità professionali
remunerate; la seconda rimanda a un'idea della solidarietà che
postula l'intervento e il sostegno finanziario dello Stato;
che l'unificazione degli istituti volti a dare attuazione
all'art. 24, terzo comma, della Costituzione non può avvenire
mediante sentenze della Corte intese a far trasmigrare singole
disposizioni da un sistema all'altro, ma postula una radicale riforma
alla quale solo il legislatore può attendere;
che, pertanto, in relazione ad entrambi i profili
prospettati, la questione di legittimità costituzionale deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, numeri 3 e 4, del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge
sul gratuito patrocinio), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e
24 della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia, in composizione
monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte