Ordinanza n. 355/2001
Altra decisione · depositata il 07/11/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 97Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 8d.lgs. 502/1992
- art. 1legge 421/1992
citata
- art. 6legge 724/1994
- art. 2legge 549/1995
- art. 1legge 419/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 3,
della legge della regione Marche 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del
servizio sanitario regionale), promosso con ordinanza emessa il 26
maggio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche sul
ricorso proposto da Vera Serroni Laboratorio Analisi S.r.l. contro
l'ASL n. 11 regione Marche ed altra, iscritta al 204 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di Serroni Vera Laboratorio Analisi
S.r.l. nonché l'atto di intervento della regione Marche;
Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Udito l'avvocato Stefano Grassi per la regione Marche;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale delle Marche,
adito da un laboratorio di analisi cliniche, nella qualità di
struttura sanitaria accreditata dal servizio sanitario nazionale, per
ottenere l'annullamento dell'atto con il quale la competente azienda
sanitaria locale aveva stabilito di ammettere al rimborso "solo
quelle impegnative debitamente autorizzate dagli uffici competenti",
con ordinanza emessa il 26 maggio 1999, depositata il 27 gennaio
2000, ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 37, comma
3, della legge della regione Marche 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino
del servizio sanitario regionale), in relazione agli articoli 97 e
117 della Costituzione;
che l'azienda sanitaria locale, secondo quanto espone il
giudice a quo a seguito del mancato raggiungimento dell'accordo con
il laboratorio di analisi ricorrente sull'importo delle prestazioni
da rendere al servizio sanitario regionale, ha applicato la
disposizione regionale impugnata sul punto in cui questa rinvia,
"fino alla definizione degli accordi previsti dall'art. 5, comma 4"
della stessa legge regionale n. 26 del 1996, all'art. 19 della legge
statale 11 marzo 1988, n. 67, ed al connesso sistema del
convenzionamento del servizio sanitario nazionale con le strutture
sanitarie private, che prevede la necessità per gli assistiti di
munirsi di provvedimento autorizzatorio per la fruizione delle
prestazioni dei presidi sanitari privati;
che, ad avviso del Tribunale amministrativo regionale delle
Marche, la disposizione regionale, "reintroducendo, ancorché in via
provvisoria (...) l'obbligo del rilascio di un'autorizzazione per
accedere alla struttura privata", si pone in contrasto con l'art. 117
della Costituzione, in quanto viola i principi dettati dalla
legislazione statale nella materia dei rapporti fra presidi sanitari
pubblici e privati, desumibili in particolare dall'art. 8, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421) che ha sostituito alle precedenti convenzioni
con le strutture private il sistema dei rapporti di accreditamento,
caratterizzato, a suo avviso, dalla posizione di parità delle
strutture sanitarie private e pubbliche e dal principio di libera
scelta fra di esse dell'assistito;
che l'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, abrogando
espressamente il principio del carattere soltanto integrativo
dell'intervento delle strutture sanitarie private nel sistema,
avrebbe, secondo il rimettente, eliminato ogni residuo limite al
principio di parità fra strutture pubbliche e private, e che anche
l'art. 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, introducendo
la necessità di una contrattazione con le strutture private al fine
di stabilire la quantità presunta e la tipologia delle prestazioni
sanitarie erogabili, avrebbe comunque mantenuto ferma la "facoltà di
libera scelta", indipendente e preliminare rispetto al
perfezionamento degli accordi stessi;
che la stessa disciplina impugnata violerebbe altresì
l'art. 97 della Costituzione, disponendo un "filtro all'accesso di
strutture già accreditate", che "costituisce in mano
all'amministrazione sanitaria un'arma per imporre alle strutture
private le condizioni contrattuali che vorrà determinare a suo
piacimento", con violazione dei principi di imparzialità e di buon
andamento dell'amministrazione;
che si è costituita la regione Marche, deducendo
l'infondatezza della questione, poiché il rimettente non avrebbe
considerato la nuova disciplina dell'accreditamento introdotta dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la
razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) nell'ambito di un
sistema articolato di autorizzazione e di accreditamento dei presidi
sanitari e di negoziazione fra di essi ed il servizio sanitario
nazionale, da cui deriverebbe il principio che "il diritto alla
libera scelta da parte dell'utente non è (...) automatico ed
incondizionato, ma è subordinato al duplice requisito che le
strutture che erogano le prestazioni siano da un lato "accreditate,,
e dall'altro abbiano stipulato gli "accordi contrattuali,, previsti";
che, ad avviso della regione, il principio della libera
scelta dell'utente va comunque commisurato all'interesse al
contenimento della spesa pubblica, poiché non esisterebbe un
"principio fondamentale" che assicuri l'assoluta prevalenza del
diritto di libertà di scelta del privato sull'interesse
dell'amministrazione a ridurre, in maniera logica e responsabile, le
spese sanitarie, e che inoltre la norma costituirebbe esercizio
dell'autonomia legislativa della regione nell'ambito
dell'organizzazione del servizio sanitario e di definizione dei
criteri di finanziamento delle strutture;
che si è costituita la società ricorrente nel giudizio
principale, considerando che il sistema dell'accreditamento,
introdotto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, sarebbe "divenuto
senza limitazioni" a seguito della soppressione, ad opera dell'art. 6
della legge n. 724 del 1994, del carattere meramente integrativo
delle strutture private rispetto a quelle pubbliche, e che di
conseguenza la "reviviscenza" del sistema anteriore, con
l'imposizione di un "filtro" all'accesso di strutture già
accreditate, si porrebbe in contrasto con gli articoli 97 e 117 della
Costituzione.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
entrata in vigore la legge della regione Marche 16 marzo 2000, n. 20
(Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e
all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), la
quale ha dettato una nuova disciplina sia del sistema
dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale dei presidi
sanitari regionali, sia degli accordi contrattuali che questi debbono
stipulare per definire "la tipologia e la quantità delle prestazioni
erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la
relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo
nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle
scelte della programmazione regionale" (art. 2, comma 3);
che detta disciplina regionale sopravviene a quella recata
dall'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 26 del 1996, alla cui
mancata applicazione la norma impugnata condiziona espressamente il
rinvio, sia pure in via transitoria, all'art. 19 della legge statale
n. 67 del 1988 ed al connesso sistema del convenzionamento del
servizio sanitario nazionale con le strutture sanitarie private;
che il giudice rimettente non ha potuto considerare tali
modificazioni della disciplina regionale in materia di accreditamento
istituzionale e di accordi contrattuali con le istituzioni sanitarie
accreditate, cosicché si rende necessario restituirgli gli atti del
processo perché possa valutare la permanenza della rilevanza della
questione nel giudizio principale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale delle Marche.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte