Ordinanza n. 356/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 31/1976
- art. 4legge 31/1976
usata come parametro
citata
- art. 502Codice di procedura penale
- art. 5legge 599/1986
- art. 4legge 599/1986
- art. 6legge 599/1986
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del
decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di
infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, nella legge 30
aprile 1976, n. 159, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1981
dal Giudice istruttore del Tribunale di Prato, iscritta al n. 306 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 262 dell'anno 1981;
Visto l'atto di costituzione di Kuhn Benedikt, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Prato, con
ordinanza del 10 marzo 1981, ha denunciato:
a) l'illegittimità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, nella parte in cui
è prescritta l'adozione del giudizio direttissimo "in ogni caso", e
senza possibilità di deroga, per i soli delitti di esportazione
illecita di valuta o costituzione illecita di disponibilità
valutarie all'estero; b) l'illegittimità, in riferimento all'art.
25, primo comma, della Costituzione, dell'art. 3 del decreto-legge 4
marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30
aprile 1976, n. 159, in quanto la contravvenzione ivi descritta si
sostanzia "in una norma incriminatrice in bianco, che rinvia a
disposizioni comprensive non solo di leggi e regolamenti
ministeriali, ma altresì di circolari e istruzioni emanate da vari
organi (il Ministero per il Commercio Estero, l'Ufficio Italiano
Cambi, la Banca d'Italia)";
che nel giudizio si è costituita la parte privata Benedikt
Kuhn, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Fantozzi e
Giovanni Maria Flick, formulando deduzioni adesive all'ordinanza di
rimessione;
che è anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato, quanto alla prima questione, che, dopo la pronuncia
dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 26
settembre 1986, n. 599, che ha, fra l'altro, sostituito (art. 5) il
primo comma dell'art. 4, disponendo che "Per i reati previsti dal
presente decreto, sempre che non siano necessarie speciali indagini,
si procede a giudizio direttissimo anche in deroga all'articolo 502
del codice di procedura penale";
che, a norma dell'art. 6 della stessa legge 26 settembre 1986,
n. 599, "Nei procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore
della presente legge è stato già dichiarato aperto il dibattimento,
continua ad applicarsi il disposto del primo comma dell'art. 4 del
decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159";
che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua
della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora
rilevante;
Considerato, quanto alla seconda questione, che la stessa risulta
manifestamente infondata, dovendo trovare applicazione, con
riferimento all'art. 3 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, la
medesima ratio decidendi di altre numerose pronunce di questa Corte
in tema di determinazione del contenuto del precetto penale ad opera
di provvedimenti amministrativi (v., in particolare, sentenze n. 58
del 1975, n. 21 del 1973, n. 113 del 1973, n. 9 del 1972, n. 168 del
1971, n. 69 del 1971, n. 61 del 1969, n. 26 del 1966, n. 96 del 1964,
n. 36 del 1964);
Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 marzo
1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile
1976, n. 159, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Prato con
ordinanza del 10 marzo 1981;
2) Ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore del
Tribunale di Prato relativamente alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte