Corte costituzionale

Ordinanza n. 356/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, settimo

comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Norme e compiti dell'ente

nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio

e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore

degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promossi con n. 2

ordinanze emesse l'11 ottobre 1984 dal Pretore di Firenze, iscritte

ai nn. 639 e 640 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Firenze, con due ordinanze dell'11

ottobre 1984 (R.O. nn. 639 e 640/85), nei giudizi proposti

rispettivamente da Maurri Monica e Maurri Camilla nei confronti

dell'E.N.A.S.A.R.C.O., diretti ad ottenere la pensione di

riversibilità ad esse negata per il raggiungimento della maggiore

età siccome titolari di un reddito proprio, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, settimo comma, della legge 2 febbraio

1973, n. 12, nella parte in cui preclude la pensione indiretta ai

figli superstiti del lavoratore autonomo, agente di commercio o

rappresentante, se maggiorenni universitari che abbiano un reddito

proprio, senza quantificarne la misura, mentre consente ai figli

maggiorenni senza reddito proprio di godere di detta pensione fino al

termine del corso universitario e comunque fino al ventiseiesimo anno

di età;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio in

rappresentanza del Presidente del Consiglio, ha rilevato che le

situazioni messe a raffronto sono diverse e che, comunque, la

fissazione di un reddito determinato può essere desunta dal

principio dettato, in via generale per altre situazioni analoghe,

dall'art. 85, secondo comma del T.U. sul trattamento di quiescenza

dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29

dicembre 1973 n. 1092, secondo cui il reddito deve essere quello

minimo vitale che va identificato nel minimo imponibile;

Considerato che, a parte la diversità delle situazioni dei figli

maggiorenni con reddito e dei figli maggiorenni senza reddito

proprio, questa Corte, nel dichiarare con la sentenza n. 145 del

1987, la illegittimità costituzionale del combinato disposto del

terzo e del settimo comma dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973 n.

12 in quanto nega il diritto alla pensione di riversibilità ai figli

maggiorenni inabili allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito

proprio, ha affermato che non rientra nei poteri della Corte

l'indicazione di un particolare limite reddituale e spetta, invece,

al legislatore effettuare possibili scelte e che, comunque, gli

interpreti possono ricavare dal sistema i criteri valutativi più

idonei a meglio puntualizzare i dati essenziali della vivenza a

carico e dello stato di bisogno;

che, pertanto, in applicazione dei surrichiamati principi, la

questione proposta va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, settimo comma, della legge 2 febbraio

1973, n. 12, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore

di Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte