Ordinanza n. 356/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 25Costituzione
- art. 4legge 516/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
n. 7, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,
promossi con tre ordinanze emesse il 6 febbraio 1990 dal Tribunale di
Torino, il 22 gennaio 1990 e il 1° febbraio 1990 dal G.I.P. presso il
Tribunale di Reggio Emilia, iscritte rispettivamente ai nn. 190, 198
e 199 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18/, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visto l'atto di costituzione di Maffei Stefano nonché gli atti
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con ordinanza del 6 febbraio 1990, il Tribunale di
Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto legge 10 luglio 1982, n.
429, come convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516;
che, innanzi tutto, il giudice a quo ritiene che il citato art.
4, primo comma, n. 7, violi l'art. 25, secondo comma, Cost., in
quanto sarebbe carente di parametri normativi determinati o di
criteri di massima che consentano di individuare la fattispecie di
reato, con particolare riferimento ai concetti di simulazione o
dissimulazione e di alterazione della misura rilevante;
che, in secondo luogo, il Tribunale di Torino afferma il
contrasto con l'art. 3 Cost. del citato art. 4, primo comma, n. 7, in
quanto produrrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra la
categoria dei contribuenti titolari di "redditi di lavoro autonomo o
d'impresa" e quella dei titolari di "redditi fondiari o di capitali o
altri redditi" di cui all'art. 1, secondo comma, n. 3 dello stesso
decreto legge n. 429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982;
che il giudice a quo, peraltro, ritiene di non condividere
l'interpretazione di questa Corte che ha dichiarato non fondate le
predette questioni (sentenza n. 247 del 1989) e che ha ritenuto che,
ai fini dell'integrazione del reato previsto e punito dal predetto
art. 4, primo comma, n. 7, da un lato, non è sufficiente il solo
simulare o dissimulare ma è necessario un qualcosa di ulteriore, e
cioè un'attività preparatoria (fraudolenta) alla dichiarazione
finale, volta all'alterazione del risultato della dichiarazione
stessa; e, d'altro lato, la misura rilevante dell'alterazione è
elemento estraneo alla vera e propria condotta;
che l'ordinanza di rimessione rileva che anche la Corte di
cassazione (Sez. III, 3 luglio 1989, n. 12495) ha adottato
l'interpretazione, condivisa dal giudice a quo ma difforme da quella,
innanzi citata, resa dalla Corte costituzionale;
che, pertanto, il Tribunale di Torino, non condividendo
l'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale, ritiene
opportuno sollevare nuovamente la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto legge n.
429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982;
che si è costituita in giudizio la parte privata Maffei Stefano
chiedendo, in via principale, una pronuncia d'illegittimità
costituzionale del più volte citato art. 4, primo comma, n. 7,
nonché, in via subordinata, una declaratoria di manifesta
infondatezza della questione sollevata dal Tribunale di Torino, in
considerazione d'una recente sentenza della Corte di cassazione che
ha recepito l'interpretazione resa dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 247 del 1989 (Sez. III, 1° febbraio 1990, n. 4664);
che identica questione è stata sollevata, in riferimento al
solo art. 3 Cost., dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Reggio Emilia con due ordinanze emesse, rispettivamente
il 22 gennaio ed il 1° febbraio 1990 (Reg. ord. nn. 198 e 199/1990);
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della
questione;
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni
sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che identica questione è stata già dichiarata manifestamente
infondata con ordinanza n. 279 del 1990 con la quale è stato
ribadito che l'interpretazione adottata da questa Corte con la citata
sentenza n. 247 del 1989 "condiziona la costituzionalità dell'art.
4, primo comma, n. 7 del decreto legge n. 429 del 1982, come
convertito in legge n. 516 del 1982"; che la predetta interpretazione
di questa Corte è stata seguita da un più recente orientamento
della Corte di cassazione (Sez. III, 1° febbraio 1990, n. 4664); e
che, comunque, quando, come nel caso di specie, una norma consente
interpretazioni diverse, delle quali solo una rende la norma stessa
compatibile con il testo costituzionale, va seguita quest'ultima;
che, pertanto, le sollevate questioni di legittimità
costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.
7, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)
come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata dal
Tribunale di Torino e dal giudice per l'istruttoria preliminare
presso il Tribunale di Reggio Emilia con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte