Ordinanza n. 356/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 319/1980
- art. 2legge 319/1980
usata come parametro
citata
- art. 307Codice di procedura civile
- art. 29legge 794/1942
- art. 10d.P.R. 352/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi
primo e secondo, 10 e 11, comma sesto, della legge 8 luglio 1980, n.
319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti
e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità
giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1997 dal
Tribunale di Roma sul ricorso proposto da Fazzalari Domenico,
iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Fazzalari Domenico, Manfredi
Marcella ed altre e di Vaselli Giuseppe;
Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi gli avvocati Francesco e Michele Giorgianni per Fazzalari
Domenico e Francesco Conte per Manfredi Marcella ed altre;
Ritenuto che - nel corso di un procedimento di opposizione,
instaurato da un consulente tecnico d'ufficio nominato in una
controversia civile, per dedotta esiguità della liquidazione
dell'onorario ad opera del giudice istruttore - il Tribunale di Roma,
con ordinanza emessa il 14 ottobre 1997, muovendo dal presupposto che
sarebbe stato altrimenti imposto l'accoglimento dell'eccezione
avversaria di estinzione del processo per mancata integrazione del
contraddittorio da parte del ricorrente, ha sollevato, in via
preliminare, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,
sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai
periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le
operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), "nella
parte in cui non prevede che, nel procedimento regolato dall'art. 29
della legge 13 giugno 1942, n. 794, introdotto con ricorso dal
consulente tecnico, il ricorso stesso, con il decreto del presidente
di convocazione degli interessati, debba essere notificato solamente
alle parti costituite presso i loro difensori";
che, secondo il rimettente, - attesa l'autonomia del procedimento
di opposizione rispetto a quello che ha dato origine alla contestata
liquidazione dei compensi, e quindi la necessità che le relative
notificazioni vengano effettuate, personalmente e non presso gli
eventuali difensori, a tutte le parti del processo, senza distinzione
tra quelle costituite e quelle contumaci - la denunciata norma si
pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in ragione della grande
difficoltà che incontra il consulente tecnico, nell'esercizio del
suo diritto di far valere eventuali vizi o manchevolezze del decreto
di liquidazione, soprattutto allorquando (come nella fattispecie) il
numero delle parti renda "estremamente difficile, se non impossibile,
per il consulente, raggiungerle tutte";
che, con riferimento poi al merito del giudizio a quo - non
essendo oggetto di contestazione il fatto che il ricorrente abbia
valutato una complessa situazione patrimoniale di entità assai
superiore al miliardo di lire, mediante l'esame e l'accertamento del
valore di numerosi ed autonomi beni mobili ed immobili, all'esito di
operazioni tra di loro diverse - osserva il Tribunale come l'omesso
adeguamento periodico della misura degli onorari, previsto quale mera
possibilità dall'art. 10 della citata legge n. 319 del 1980 (ed
attualmente fermo al primo adeguamento di cui al d.P.R. 27 luglio
1988, n. 352, seguente all'emanazione delle relative tabelle con
d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820), abbia comportato una perdita di
valore delle vigenti tabelle dell'ordine di circa il 40%, con
conseguente ingiustificata incidenza sui compensi da liquidarsi (non
più corrispondenti a quelli degli altri professionisti, oltre che
privi di qualsiasi collegamento all'effettivo valore del bene) e, in
definitiva, sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia,
la quale, di riflesso, risente della difficoltà di trovare validi
ausiliari, per l'impossibilità di compensarli convenientemente;
che, pertanto, secondo il rimettente, il citato art. 10 si pone
in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., "nella parte in cui non
prevede che la misura degli onorari "è automaticamente adeguata"
ogni tre anni, secondo i criteri previsti dalla stessa norma, a
partire dall'ultimo decreto";
che, inoltre, relativamente alla misura ed ai criteri di
determinazione dei compensi - a fronte del consolidato orientamento
della Corte di cassazione in ordine alla insuperabilità del limite
massimo degli onorari previsto dalle tabelle ed al carattere
tendenzialmente unitario dell'incarico affidato al consulente, per
cui non è consentita una pluralità di liquidazioni anche quando
(come nella fattispecie) oggetto della consulenza siano differenti
valutazioni sia pure tra di loro autonome - la normativa primaria di
indirizzo fissata dall'art. 2, primo e secondo comma, della legge n.
319 del 1980 determina, sempre secondo il rimettente, un'abnorme
contrazione della possibilità di liquidazione degli onorari, nelle
ipotesi in cui il valore dell'oggetto della consulenza, o della
causa, sia superiore ai limiti massimi imposti dalle tabelle, e
quando oggetto della consulenza sia una pluralità di valutazioni,
tra di loro del tutto autonome, la cui somma deve interamente
rapportarsi agli scaglioni previsti, senza poter ricorrere neppure
alla facoltà di cui all'art. 5 della legge n. 319 del 1980 sul
raddoppio degli onorari;
che in relazione a ciò, ad avviso del rimettente, il citato art.
2, primo e secondo comma, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97
Cost., nella parte in cui: a) con disposizione asseritamente troppo
vaga e generica, "prevede che le tabelle per gli onorari fissi siano
redatte con riferimento alle tariffe professionali "contemperate
dalla natura pubblicistica dell'incarico" e non invece semplicemente
"tenuto conto della natura pubblicistica dell'incarico" "; b) "non
prevede che, nella determinazione degli onorari, i criteri di
liquidazione debbano essere rapportati ad ogni singola valutazione,
che abbia caratteristiche autonome"; c) "non prevede che il giudice,
in casi estremi e con provvedimento specificatamente motivato, possa
prescindere dalle tabelle per adeguare il compenso alla concreta
attività svolta dal consulente";
che nel presente giudizio si è costituito il consulente,
ricorrente nel procedimento a quo concludendo per la declaratoria di
infondatezza della questione preliminare - risolvibile
interpretativamente in senso conforme al dettato costituzionale, in
ragione della mancanza di autonomia del sub-procedimento di
opposizione alla liquidazione degli onorari - e, in subordine, per il
suo accoglimento e per l'accoglimento delle altre sollevate
questioni;
che si sono costituite, con diverse memorie, due delle parti
resistenti nel procedimento di opposizione: la prima delle quali ha
chiesto la declaratoria d'inammissibilità per irrilevanza della
questione preliminare relativa all'art. 11, sesto comma, della legge
n. 319 del 1980, non avendo il rimettente motivato in ordine alla
effettiva esecuzione, ad opera del ricorrente, delle notificazioni
(alcune delle quali ordinate dallo stesso giudice), e la declaratoria
d'infondatezza delle altre questioni; mentre la seconda ha chiesto
senz'altro la declaratoria di infondatezza di tutte le sollevate
questioni;
che, nell'imminenza dell'udienza, il consulente ricorrente e la
seconda delle parti private costituite hanno depositato memorie
integrative, nelle quali hanno ribadito, illustrandole ulteriormente,
le rispettive rassegnate conclusioni.
Considerato, preliminarmente, che non ha consistenza, e perciò va
disattesa, l'eccezione d'inammissibilità della questione relativa
all'art. 11, sesto comma, della legge n. 319 del 1980, proposta da
una delle parti private. Infatti il Tribunale di Roma ha non
implausibilmente motivato in ordine alla rilevanza della questione
stessa, che risulta sollevata - appunto sul presupposto della mancata
integrazione del contraddittorio nel giudizio a quo - proprio al
dichiarato fine di neutralizzare gli effetti processuali derivanti
dalla altrimenti accoglibile richiesta di estinzione del giudizio ex
art. 307, secondo comma, cod. proc. civ;
che, nel merito, la questione viene prospettata muovendo dalla
premessa interpretativa secondo cui ha carattere di autonomia -
rispetto alla causa civile in cui si è provveduto alla contestata
liquidazione del compenso - il procedimento di opposizione regolato
dalla denunciata norma, nel quale soggetti "interessati" a comparire
(ex art. 29 della legge n. 794 del 1942) sono da ritenersi tutti
coloro che dalla liquidazione possano risentire pregiudizio siccome
gravati in definitiva dal relativo onere: senza distinzione, dunque,
tra le parti costituite e quelle rimaste contumaci in detta causa
civile, a tutte le quali conseguentemente va notificato l'atto di
opposizione, e non già presso gli eventuali difensori (cui è stata
rilasciata una procura che ha valore "esclusivamente
endoprocessuale", perciò non valida per il giudizio impugnatorio),
bensì personalmente;
che, qualunque sia il novero di tali "interessati" - la cui
ampiezza spetta al giudice dell'opposizione definire - la necessità
della vocatio in jus di tutti loro è costituzionalmente imposta in
ossequio all'inviolabile principio del contraddittorio, cui non può
non essere informato anche il giudizio impugnatorio a quo (fondato su
uno schema procedimentale neutro quanto a regole processuali,
mutuabili in sede interpretativa da quelle contenute nel codice di
rito civile: cfr. sentenza n. 197 del 1998);
che, pertanto, il modus operandi stabilito dalla denunciata norma
(secondo la ricostruzione fattane dal rimettente, in termini di
necessaria conseguenzialità rispetto alla suindicata premessa
interpretativa) appare immune dai prospettati vizi
d'incostituzionalità, i quali viceversa si manifesterebbero in tutta
la loro portata proprio ove si accedesse alla specifica soluzione
additiva richiesta dal Tribunale rimettente;
che, infatti, limitando la notificazione del ricorso del
consulente alle sole parti costituite nella causa in cui è stato
liquidato l'onorario, si verrebbe immancabilmente a ledere il diritto
di difesa degli altri "interessati", sui quali si rifletterebbe
direttamente, con riguardo all'entità delle spese giudiziali, una
pronuncia resa inter alios;
che, d'altronde, una volta individuata la sfera degli
"interessati" al giudizio di opposizione, le difficoltà di ordine
procedimentale dovute a circostanze contingenti ed accidentali - cui
può certo andare incontro il ricorrente nel giudizio a quo ma non
diversamente da chiunque faccia valere le sue ragioni in un giudizio
civile rappresentano evenienze meramente fattuali, riferibili non
già alla norma considerata nel suo contenuto precettivo ma
semplicemente alla sua applicazione, e, come tali, non involgono un
problema di costituzionalità (v. sentenze n. 295 del 1995, n. 417
del 1996 e n. 175 del 1997);
che, pertanto, la questione come sopra sollevata è
manifestamente infondata;
che, conseguentemente, perdono la loro rilevanza e vanno quindi
dichiarate manifestamente inammissibili le altre questioni, rispetto
alle quali la prima si palesa come preliminare di rito;
che, infatti, solo ove si fosse pervenuti ad una declaratoria
d'illegittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della
legge n. 319 del 1980, si sarebbe potuto evitare - secondo la tesi
dello stesso rimettente - l'"altrimenti imposta pronuncia di
estinzione" del giudizio a quo la quale invece verrà ovviamente a
precludere qualsiasi esame del merito e, dunque, l'applicabilità
delle ulteriori norme denunciate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980,
n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici,
interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta
dell'autorità giudiziaria), sollevata - in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione - dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma, e
10, della legge n. 319 del 1980, sollevate - in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione - dallo stesso Tribunale di Roma, con
la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte