Ordinanza n. 356/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/11/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 70/2000
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,
lettere a) e c) del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni
urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), promosso
con ordinanza emessa il 1 maggio 2000 dal tribunale di Bari nel
procedimento civile vertente tra Montrone Nicola ed altre e Battista
Nicola ed altra, iscritta al n. 695 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il tribunale di Bari in composizione monocratica,
con ordinanza emessa il 1 maggio 2000, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il
contenimento delle spinte inflazionistiche), per violazione degli
artt. 2, 3 e 32 della Costituzione;
che, secondo il giudice a quo la lettera a) del comma 1 della
disposizione impugnata violerebbe l'art. 32 della Costituzione
perché il valore economico del punto di invalidità sarebbe inidoneo
a risarcire l'effettivo pregiudizio subito dal danneggiato alla sua
salute;
che ad avviso del rimettente la norma impugnata violerebbe
anche l'art. 3, primo comma, della Costituzione perché non
consentirebbe una adeguata "valorizzazione soggettiva" del danno e
perché avrebbe stabilito un risarcimento in misura fissa che non
considererebbe "il progredire del danno invalidante" anche in
riferimento alla diversa età dei danneggiati;
che, sempre secondo il rimettente, la lettera c) del comma 1
dell'art. 3 impugnato avrebbe a sua volta creato una disparità di
trattamento tra danneggiati ed una violazione del loro diritto alla
salute, avendo fissato un limite massimo al danno morale risarcibile
ed avendo introdotto un criterio di liquidazione del danno morale da
reato per le sole ipotesi di danno biologico, con conseguente
disparità di trattamento tra soggetti tutti ugualmente da risarcire;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile
dal momento che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
recante "Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte
inflazionistiche"), ha soppresso la norma impugnata senza sostituirla
con altra disposizione.
Considerato che il tribunale di Bari, in composizione
monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3,
comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70
(Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte
inflazionistiche), ritenendo che la norma impugnata violi gli
artt. 2, 3 e 32 della Costituzione;
che la norma denunciata non è stata convertita e che la
legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante
"Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte
inflazionistiche"), non ha previsto la salvezza degli effetti
prodotti né l'ha riprodotta, neppure parzialmente, in altra
disposizione;
che la questione sollevata è per tale motivo inammissibile
(cfr. ex plurimis la sentenza n. 330 del 1996 e l'ordinanza n. 505
del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il
contenimento delle spinte inflazionistiche), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di
Bari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Santuososso
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte