Ordinanza n. 356/2002
Altra decisione · depositata il 17/07/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 217/1990
usata come parametro
citata
- art. 179Codice di procedura penale
- art. 24Costituzione
- art. 3legge 217/1990
- art. 97legge 217/1990
- art. 111legge 217/1990
- art. 179legge 217/1990
- art. 299legge 134/2001
- art. 96legge 134/2001
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1
e 1-bis, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificati
dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio
1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato
per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 2001
dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Brescia, iscritta al n. 790 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 40, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Brescia - chiamato, in sede di udienza preliminare, a
decidere su un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato presentata da un imputato del reato di bancarotta - con
ordinanza in data 7 giugno 2001, ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3, 97 e 111, primo (recte: sesto) comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e
1-bis, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio
a spese dello Stato per i non abbienti), come modificati dalla legge
29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217,
recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti), "nella parte in cui stabiliscono, a pena di nullità
assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, del codice di procedura
penale, che il giudice decida sull'istanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato anche quando lo stesso ha richiesto le
informazioni di cui all'art. 1, commi 9-bis e 9-ter, della stessa
legge";
che il remittente, dopo avere precisato di avere disposto, ai
sensi del comma 9-bis, dell'art. 1 della legge n. 217 del 1990,
introdotto dalla legge n. 134 del 2001, accertamenti a mezzo della
Guardia di finanza in ordine alle condizioni personali e familiari
dell'istante, osserva che il comma 1-bis, dell'art. 6 della legge
n. 217 del 1990, pure introdotto dalla legge n. 134 del 2001, impone
anche in questo caso, a pena di nullità assoluta ai sensi
dell'art. 179, comma 2, cod. proc. pen., di provvedere in ordine alla
istanza di ammissione al beneficio nei dieci giorni successivi a
quello in cui è presentata o pervenuta, ovvero immediatamente se la
stessa è presentata in udienza e, quindi, prima di conoscere l'esito
delle richieste informazioni, fatta salva la possibilità per il
giudice di revocare il provvedimento ammissivo una volta che tali
accertamenti dimostrino che le condizioni economiche e patrimoniali
dell'istante siano incompatibili con l'ottenuto beneficio;
che, ad avviso del giudice a quo, la previsione della massima
sanzione processuale quale conseguenza dell'inosservanza da parte del
giudice dei termini citati violerebbe il canone della ragionevolezza,
poiché, da un lato, le disposizioni censurate non preciserebbero
quali siano gli atti che tale inosservanza renderebbe insanabilmente
nulli, e, dall'altro, per altre ipotesi (ad es., quelle previste
dagli artt. 299, commi 3 e 4, e 392 cod. proc. pen.) di mancato
rispetto di termini fissati dalla legge per l'adozione di
provvedimenti giudiziari che inciderebbero su valori ed interessi di
rango ben più elevato rispetto a quelli tutelati dalla legge n. 217
del 1990, non sarebbe prevista alcuna sanzione;
che il remittente ravvisa un ulteriore profilo di
irragionevolezza nella ingiustificata disparità di trattamento
rispetto alla ipotesi disciplinata dall'art. 5, comma 5, della legge
n. 217 del 1990, come modificato dalla legge n. 134 del 2001,
disposizione che, prevedendo la possibilità per il giudice di
invitare l'istante a produrre la documentazione necessaria per
accertare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella
richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, andrebbe
interpretata nel senso che, in questa evenienza, il giudice, prima di
provvedere, potrebbe attendere di ricevere la documentazione ed
esaminarla senza essere vincolato al rispetto dei termini di cui
all'art. 6, comma 1;
che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni censurate
sarebbero in contrasto anche con l'art. 111, sesto comma, della
Costituzione, in quanto il giudice, essendo tenuto a rispettare il
termine perentorio impostogli anche nel caso in cui abbia disposto
accertamenti, si troverebbe di fatto nella condizione di potere
valutare soltanto l'ammissibilità dell'istanza, mentre, per quanto
attiene al merito, non potrebbe che recepire acriticamente quanto
attestato dall'istante, e, in tal modo non soltanto non potrebbe mai
adottare un provvedimento di rigetto, ma in caso di accoglimento non
potrebbe corredare la sua decisione di una idonea motivazione;
che, infine, la disciplina dettata dalle norme impugnate
violerebbe l'art. 97 della Costituzione, in quanto, in caso di esito
positivo delle verifiche disposte dal giudice ai sensi dell'art. 1,
commi 9-bis e 9-ter della legge n. 217 del 1990, "all'effetto
immediato della revoca del decreto con il quale era stato ammesso il
patrocinio a spese dello Stato" si aggiungerebbe "quello indiretto
della vanificazione di tutte le attività che a quello erano seguite,
quali la liquidazione dei compensi e il parere del consiglio
dell'ordine in ordine alla richiesta di liquidazione";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque non fondata;
che, ad avviso della difesa erariale, anche dopo l'entrata in
vigore della legge n. 134 del 2001, non sarebbe venuto meno il ruolo
centrale dell'autocertificazione dell'interessato nella procedura di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto il giudice,
anche quando ha disposto verifiche o richiesto informazioni ai sensi
dei commi 9-bis e 9-ter dell'art. 1, è tenuto, comunque, a
provvedere sulla relativa istanza in tempi brevi, incompatibili con
controlli e indagini di una qualche durata sull'effettivo reddito
dell'istante, fatta salva la possibilità di revocare successivamente
il beneficio con diritto di ripetizione delle somme corrisposte;
che, secondo l'Avvocatura dello Stato, la scelta operata dal
legislatore risponderebbe all'esigenza di non privare l'imputato
dell'assistenza difensiva nel periodo necessario per accertare la
veridicità delle condizioni economiche dichiarate;
che, in particolare, sarebbe inammissibile la questione di
legittimità costituzionale delle disposizioni censurate sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione e avente per oggetto la
previsione della sanzione di nullità degli atti in caso di
inosservanza del termine a provvedere, in quanto non "immediatamente
rilevante ai fini della decisione da assumere circa l'ammissione o
meno dell'interessato al chiesto beneficio";
che, in ogni caso, prosegue la difesa dello Stato, la
previsione di questa sanzione non potrebbe dirsi irragionevole, in
considerazione della "esigenza di configurare un procedimento
effettivamente celere e di non frapporre di fatto ostacoli o ritardi
all'attuazione della garanzia di cui al terzo comma dell'art. 24
Cost.", né rileverebbe, ai fini del giudizio di legittimità
costituzionale, che un'analoga previsione sanzionatoria non sussista
relativamente all'inosservanza di termini stabiliti per provvedere in
ordine ad altre istanze, non accostabili a quella in esame;
che l'interpretazione, fatta propria dal remittente, in base
alla quale l'art. 5, comma 5, della legge n. 217 del 1990
prevederebbe una deroga alla perentorietà dei termini fissati per
l'ammissione al beneficio dall'art. 6, comma 1, della stessa legge,
sarebbe errata, in quanto si fonderebbe sull'inesatto rilievo che il
comma 1-bis dell'art. 6 confermi l'obbligo di decisione nei termini
di cui al comma 1 "solo" allorché siano state richieste le
informazioni di cui all'art. 1, commi 9-bis e 9-ter, mentre tale
obbligo sarebbe testualmente ribadito "anche" (e non "solo") per tale
caso, sicché non sussisterebbe la diversità di disciplina che il
giudice a quo ritiene ingiustificata;
che, quanto alla asserita violazione dell'art. 111, sesto
comma, Cost., che impone l'obbligo della motivazione per i
provvedimenti giurisdizionali, l'Avvocatura dello Stato, premesso che
il carattere vincolato dell'oggetto della decisione non esclude
l'obbligo di motivare in ordine al ricorrere di tutte le circostanze
legalmente stabilite, osserva che la motivazione del provvedimento
deve comunque essere adeguata al tipo di verifica rimessa al giudice,
che di norma, nella materia di cui si discute, sarebbe di carattere
formale e dovrebbe essere condotto alla stregua delle prescrizioni
dell'art. 5, che si fondano essenzialmente sull'autocertificazione
dell'interessato;
che, infine, secondo la difesa erariale, l'art. 97 della
Costituzione non sarebbe riferibile all'attività giurisdizionale e,
in ogni caso, la questione di legittimità costituzionale sollevata
in riferimento a questo parametro sarebbe irrilevante, in quanto
atterrebbe alla circostanza, meramente eventuale, che l'accertamento
della Guardia di finanza giustifichi la revoca del provvedimento di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, della cui emanazione si
discute nel giudizio a quo.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
stato emanato e pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta
Ufficiale" del 15 giugno 2002 (n. 126/L) il decreto legislativo
30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di spese di giustizia), il quale ha disposto dalla data della
sua entrata in vigore (1 luglio 2002) l'abrogazione della legge
30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001,
n. 134 (art. 299);
che le disposizioni censurate sono state parzialmente
trasfuse, con alcune modificazioni, nell'articolo 96 del citato
decreto legislativo, mentre nell'art. 79, comma 3, dello stesso
decreto è stato riprodotto e modificato il contenuto dell'art. 5,
comma 5, della abrogata legge n. 217 del 1990, assunto dal remittente
a termine di riferimento nel giudizio di eguaglianza;
che il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti
al giudice remittente, perché valuti se la questione sollevata possa
ritenersi tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte