Ordinanza n. 357/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 10/1977
- art. 17legge 10/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17, lett.
b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme L e 17, per la
edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno
1981 dal Pretore di Alatri, nel procedimento penale a carico di Minotti
Gaudioso ed altri, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 26
maggio 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Alatri con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17,
lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la
edificabilità dei suoli), nella parte in cui condizionano alla
concessione di licenza edilizia l'attività di cava, in riferimento
all'art. 117 della Costituzione.
Considerato che analoga questione, relativa alla previsione - come
presupposto generale per la coltivazione delle cave - del rilascio di
un'autorizzazione subordinata all'esistenza di un piano comunale o
regionale delle attività estrattive, è stata dichiarata non fondata
con sentenza n. 7/1982 e manifestamente infondata con ordinanze n.
250/1982 e 92/1983;
che l'ordinanza del Pretore di Alatri non adduce motivi nuovi
rispetto a quelli già considerati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 17, lett. b) della legge 28 gennaio
1977, n. 10, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento
all'art. 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte