Ordinanza n. 358/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1034/1971
- art. 7legge 1034/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile
1982 dal Pretore di Brescia, nel procedimento civile vertente tra
Basini Renato ed il Comune di Brescia, iscritta al n. 480 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 344 del 15 dicembre 1982.
Visto l'atto di costituzione del Comune di Brescia nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), nella parte in cui non assegnano al giudice
amministrativo il potere di decidere anche nel merito sulla domanda di
un impiegato pubblico diretta ad ottenere l'inquadramento in categoria
di livello superiore, in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Considerato che il Pretore, adito con ricorso in materia di lavoro,
solleva questione di legittimità costituzionale di norme relative alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, esplicitamente
riconoscendo "che il rapporto d'impiego pubblico trova la naturale sede
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo";
che in tal modo, peraltro, appare evidente che un'eventuale pronuncia
della Corte costituzionale non potrebbe esplicare alcun effetto nel
giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte