Corte costituzionale

Ordinanza n. 358/1989

Altra decisione · depositata il 27/06/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 482/1985
  • art. 4legge 482/1985

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della

legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento

tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali

corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita),

e 17, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione

del testo unico delle imposte sui redditi) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 marzo 1988 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Contardi Ottavio ed altri e

l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1988 dalla Commissione

Tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto da

Pellegrinelli Irma contro l'Intendenza di Finanza di Bergamo,

iscritta al n. 639 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 16 giugno 1988 dal Pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Renard Carlo e l'I.N.A.D.E.L.,

iscritta al n. 644 del registro ordinanze del 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Contardi Ottavio ed altri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza del 25 marzo 1988

(R.O. n. 328 del 1988), nel procedimento civile promosso da Contardi

Ottavio ed altri contro l'I.N.A.D.E.L., per ottenere la indennità

premio di servizio comprensiva anche dei ratei dei contributi versati

dagli stessi impiegati, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, degli

artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui

non prevedono che dall'imponibile I.R.P.E.F. sia detratta una somma

pari alla percentuale della indennità premio di servizio

corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a

riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e

l'aliquota complessiva del contributo previdenziale versato

all'I.N.A.D.E.L.;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero applicabili i

principi affermati dalla sentenza n. 178 del 1986 di questa Corte per

l'indennità di buonuscita degli statali;

che nel giudizio le parti private, regolarmente costituite,

hanno concluso per la fondatezza della questione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la inammissibilità della questione, non essendo essa di

competenza del giudice ordinario ma delle Commissioni Tributarie;

che identiche questioni sono state sollevate con ordinanza del

16 giugno 1988 (R.O. n. 639 del 1988) dalla Commissione Tributaria di

primo grado di Bergamo, nel giudizio proposto da Pellegrinelli Irma

contro l'Intendenza di Finanza di Bergamo, e dal Pretore di Firenze,

nel procedimento civile tra Renard Carlo e l'I.N.A.D.E.L., con

ordinanza del 16 giugno 1988 (R.O. n. 644 del 1988), estensiva,

peraltro, della censura anche all'art. 17, primo comma, del d.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917;

Considerato che i giudizi vanno riuniti per la sussistente

connessione e decisi con un unico provvedimento;

che la legge 13 maggio 1988, n. 154 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme

in materia tributaria, nonché per la esemplificazione delle

procedure di accatastamento degli immobili urbani), ai commi 3- ter e

3-quater, ha regolato la materia di cui trattasi (detrazione

dall'imponibile per la indennità di fine rapporto del contributo

versato dall'impiegato);

che, pertanto, la rilevanza della questione va riesaminata dai

giudici remittenti alla stregua delle nuove norme;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi (R.O. nn. 328, 639 e 644 del 1988), ordina la

restituzione degli atti rispettivamente al Pretore di Roma (R.O. n.

328 del 1988); alla Commissione Tributaria di primo grado di Bergamo

(R.O. n. 639 del 1988) e al Pretore di Firenze (R.O. n. 644 del

1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte