Ordinanza n. 358/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47Ordinamento penitenziario
- art. 11legge 663/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 89/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento
penitenziario), e successive modifiche, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 ottobre 1989 dal Tribunale di
sorveglianza di Milano nel procedimento di sorveglianza relativo a
Ruggeri Roberto, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 28 settembre 1989 dal Tribunale di
sorveglianza di Milano nel procedimento di sorveglianza relativo a De
Falco Dora, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Milano - con
ordinanza emessa il 18 ottobre 1989 nel procedimento di sorveglianza
relativo a Ruggeri Roberto (R.O. n. 232/90) e il 28 settembre 1989
nel procedimento di sorveglianza relativo a Di Falco Dora (R.O. n.
233/90) - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47,
terzo comma, legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche,
nella parte in cui preclude l'accesso all'affidamento in prova al
condannato che non abbia subito un periodo minimo di detenzione;
Considerato che la Corte ha già dichiarato, con la sentenza n.
569 del 1989, costituzionalmente illegittimo l'art. 47, terzo comma,
della legge n. 354/1975, come modificato dall'art. 11 della legge n.
663/1986;
che pertanto la questione sollevata è manifestamente
inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 89
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Riuniti i giudizi dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma,
legge 26 luglio 1975 n. 354, così come modificato dall'art. 11 della
legge 10 ottobre 1986 n. 663, sollevata, in riferimento agli artt.3,
13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Milano
con le ordinanze 18 ottobre e 26 settembre 1989, perché
l'illegittimità è già stata dichiarata con sentenza 13 dicembre
1989, n. 659.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte