Ordinanza n. 358/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 890/1982
usata come parametro
citata
- art. 22legge 990/1969
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
della legge 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazione di atti a mezzo
posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1999
dal giudice di pace di Napoli nel procedimento civile tra Rossi
Pietro e Del Luca Giuseppe ed altro, iscritta al n. 138 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice di pace di Napoli, investito della
decisione di una causa avente ad oggetto una richiesta di
risarcimento danni da responsabilità civile derivante dalla
circolazione di veicoli, con ordinanza emessa il 19 luglio 1999 e
pervenuta alla Corte il 10 marzo 2000 ha sollevato d'ufficio, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 20
novembre 1982 n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari) nella parte in cui non prevede che le formalità
disciplinate da tale legge si applichino anche agli atti che
costituiscono il presupposto di un'azione giudiziaria;
che il giudizio in corso davanti al giudice rimettente è
stato promosso dal proprietario di un autoveicolo nei confronti del
proprietario e del conducente di un autocarro che aveva causato danni
alla sua vettura;
che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, l'attore
aveva provveduto ad inviare, prima della citazione, una lettera
raccomandata al proprietario dell'autocarro investitore, chiedendogli
fra l'altro di comunicargli il nominativo della sua impresa
assicuratrice al fine di poter convenire direttamente la stessa in
giudizio ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti);
che la missiva era stata restituita al mittente "per compiuta
giacenza", motivo per il quale l'attore non aveva potuto convenire
direttamente in giudizio la impresa assicuratrice;
che, secondo il giudice a quo alla luce della sentenza della
Corte n. 346 del 1998, vi sarebbe un'evidente "disparità di
trattamento riservata al destinatario della raccomandata spedita in
ottemperanza all'art. 22 legge n. 990/1969" rispetto al destinatario
di una notificazione effettuata a mezzo posta ai sensi della legge
n. 890 del 1982, la cui disciplina non sarebbe "completa" non
contemplando, accanto agli atti giudiziari in senso proprio, anche
gli atti che costituiscono "presupposto e condizione dell'azione
processuale";
che, ad avviso del rimettente, l'applicazione della
disciplina postale alle raccomandate di cui all'art. 22 della legge
n. 990 del 1969 non consente all'assicurato, nel caso di restituzione
del plico "per compiuta giacenza", di avvalersi della propria
copertura assicurativa, con ciò svuotando di contenuto le norme che
prevedono l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa
di assicurazione, con conseguente aumento del contenzioso civile;
che il rimettente assume la violazione dell'art. 3 Cost., per
la disparità di trattamento che la norma creerebbe tra i destinatari
di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari ed i destinatari di
raccomandate inviate ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990 del
1969, e dell'art. 24 Cost., per la limitazione che ciò
determinerebbe al diritto di difesa dei cittadini;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile
o infondata.
Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, la questione di legittimità costituzionale, per essere
ammissibile, deve essere sollevata con ordinanza che contenga una
puntuale e specifica motivazione in ordine alla rilevanza della
stessa nel giudizio a quo (cfr. le ordinanze numeri 317, 440 e 450
del 1999);
che, nel caso di specie, l'ordinanza del giudice di pace di
Napoli è del tutto priva di motivazione sul punto, non specificando
le ragioni per le quali la definizione del giudizio in corso davanti
al rimettente dipenderebbe dalla risoluzione della questione rimessa
alla Corte ed essendo la rilevanza affermata solo in modo apodittico;
che perciò la questione sollevata risulta manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 20
novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal giudice di pace di Napoli con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte