Ordinanza n. 358/2001
Altra decisione · depositata il 07/11/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 18legge 397/2000
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice
di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,
dal Tribunale di La Spezia con ordinanza emessa il 29 novembre 1999,
iscritta al n. 306 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 29 novembre 1999 il Tribunale di
La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che possa essere data lettura delle dichiarazioni rese al
difensore da persona successivamente deceduta;
che il Tribunale premette che nel corso dell'istruttoria
dibattimentale il pubblico ministero aveva chiesto la lettura e
l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, a norma dell'art. 512
cod. proc. pen., delle sommarie informazioni rese alla polizia
giudiziaria da un testimone poi deceduto;
che analoga richiesta veniva avanzata dal difensore
dell'imputato con riferimento alle dichiarazioni a lui rese - ex
art. 38 delle norme di attuazione del codice di procedura penale -
dal medesimo teste e già allegate alla richiesta di riesame della
misura cautelare;
che l'art. 512 cod. proc. pen., non comprendendo tra gli atti
dei quali può essere data lettura allorché, per fatti o circostanze
imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione, le
dichiarazioni raccolte dal difensore nell'ambito delle indagini
difensive, non consentiva l'accoglimento della richiesta della
difesa;
che il rimettente rileva che la norma impedisce alla difesa
di "introdurre nel dibattimento, in luogo del controesame divenuto
impossibile, gli esiti delle indagini difensive consistiti in
dichiarazioni sottoscritte dalla stessa persona che aveva reso alla
polizia giudiziaria una versione dei fatti, in tutto o in parte,
difforme";
che, ad avviso del Tribunale, tale preclusione si pone in
contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché la diversità di
disciplina riservata agli atti di indagine formati dall'accusa
rispetto agli atti di indagine del difensore comporta una
ingiustificata disparità di trattamento tra accusa e difesa, e
perché priva l'imputato della possibilità di esercitare in
dibattimento il suo diritto alla prova;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione
l'art. 18 della legge 7 dicembre 2000, n. 397, recante disposizioni
in materia di indagini difensive, ha modificato la norma impugnata
nel senso auspicato dal rimettente;
che per effetto di tale modifica l'art. 512 cod. proc.
pen. prevede ora che il giudice, a richiesta di parte, dispone che
sia data lettura anche degli atti assunti dai difensori delle parti
private quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta
impossibile la ripetizione;
che si impone di conseguenza la restituzione degli atti al
giudice a quo affinché verifichi la perdurante rilevanza della
questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di La Spezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte