Ordinanza n. 358/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.lgs. 152/1999
usata come parametro
citata
- art. 117d.lgs. 152/1999
- art. 22d.lgs. 152/1999
- art. 3d.lgs. 265/2001
- art. 88d.lgs. 112/1998
- art. 10Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
- art. 34legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3,
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001,
n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in
materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua),
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 30 gennaio 2002, depositato in cancelleria l'8 febbraio
2002 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2002.
Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la
Regione Friuli-Venezia Giulia.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3,
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001,
n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in
materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua),
denunciandone il contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma,
lettera l) (recte: lettera s), della Costituzione;
che la disposizione impugnata dichiara di voler dare
attuazione all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento
e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole), il quale dispone che le regioni
possono definire obblighi di installazione e manutenzione dei
dispositivi per la misurazione dei volumi di acqua pubblica derivati
sulla base delle linee-guida per la predisposizione del bilancio
idrico di bacino (definite dal Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano) e dei criteri adottati dai
comitati istituzionali delle autorità di bacino;
che secondo l'Avvocatura dello Stato, non essendo ancora
state adottate le linee-guida ministeriali, la disposizione oggetto
di impugnativa si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma,
della Costituzione;
che inoltre, continua il ricorrente Presidente del Consiglio
dei ministri, l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2001, n. 265
(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento dei beni del demanio
idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche
e di difesa del suolo) prevede che le direttive sulla gestione del
demanio idrico, ricomprese tra i compiti di rilievo nazionale
riservati allo Stato ai sensi dell'art. 88, comma 1, lettera p), del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), siano
definite d'intesa con la regione;
che perciò, per questi profili, la materia, riguardando la
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sarebbe di esclusiva
competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione;
che si è costituito in giudizio, per la Regione
Friuli-Venezia Giulia, il Presidente della giunta regionale, e ha
chiesto a questa Corte di dichiarare il ricorso statale inammissibile
e comunque infondato;
che la regione sostiene in primo luogo che il ricorso statale
derivi da una inesatta individuazione del parametro costituzionale
asseritamente violato, in quanto il ricorrente denuncia la lesione
dell'art. 117 della Costituzione, che non troverebbe applicazione
alle regioni ad autonomia speciale, qual è la Regione Friuli-Venezia
Giulia;
che, prosegue la difesa della regione, alla luce dell'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione), il quale stabilisce che,
fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le modifiche apportate
al Titolo V, Parte II, della Costituzione si applicano anche alle
regioni ad autonomia differenziata "per le parti in cui prevedono
forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite",
risulterebbe arbitrario far valere quale parametro di valutazione
della legittimità costituzionale di una legge di una regione
speciale i limiti che l'art. 117 Cost. pone alla potestà legislativa
delle regioni ordinarie;
che pertanto la regione chiede che la questione di
legittimità costituzionale, incardinata su un parametro
inapplicabile alla legge impugnata, sia dichiarata, per questo
profilo, inammissibile;
che, quanto al motivo del ricorso con il quale si denuncia il
contrasto della legge regionale n. 28 del 2001 con la normativa
comunitaria, la difesa regionale, premesso che l'assenza di una
specifica illustrazione della censura dovrebbe renderla
inammissibile, sostiene comunque che essa sia infondata;
che infatti la legge regionale impugnata, lungi dal
disattendere obblighi comunitari, sarebbe rivolta a favorire la piena
operatività della disciplina di fonte europea, la quale risulterebbe
altrimenti impedita dall'inerzia del Governo nella emanazione delle
linee-guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino;
che d'altro canto il dovere di conformarsi alle linee-guida,
che la regione friulana non nega, non escluderebbe che, quando lo
Stato rimanga inerte, le regioni possano e anzi debbano attivarsi per
assicurare gli interessi ambientali che la legislazione statale
dichiara di voler tutelare;
che dunque l'inadempimento di obblighi comunitari che lo
Stato denuncia non sarebbe imputabile alla legge regionale, ma alla
mancata emanazione, da parte dello Stato, delle linee-guida di cui
all'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999.
Considerato che il ricorrente, nel prospettare la questione di
legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 117 della
Costituzione, omette del tutto di considerare che tale disposizione
disciplina il riparto dei poteri legislativi tra lo Stato e le
regioni a statuto ordinario e non spende argomenti per dimostrare se
e in quali termini essa si applichi nei confronti della Regione
Friuli-Venezia Giulia, che è retta, come noto, da uno statuto di
autonomia speciale;
che per tale profilo la questione deve essere dichiarata
inammissibile, i ricorsi che promuovono le questioni di legittimità
costituzionale in via di azione dovendo indicare, ai sensi
dell'art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le disposizioni della
Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate;
che, inoltre, quanto alla denunciata violazione, da parte
della legge regionale impugnata, di obblighi derivanti dalla
normazione di fonte europea, con conseguente lesione dell'art. 117,
primo comma, della Costituzione, la censura è formulata in termini
del tutto generici, mancando ogni indicazione relativa alle
disposizioni delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE con le quali la
legge regionale impugnata si porrebbe in contrasto e lamentandosi
solo il mancato rispetto di "orientamenti comunitari" non meglio
specificati;
che dunque, in quanto formulato in maniera generica e sulla
base di un parametro costituzionale non applicabile alla disposizione
oggetto di impugnativa, il ricorso deve dichiararsi manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001, n. 28
(Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in
materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua),
proposta, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma,
lettera s) della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte