Ordinanza n. 359/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3legge 87/1953
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, n. 3, del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14
aprile 1982 dal Tribunale di Lagonegro, iscritta al n. 408 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 297 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Lagonegro, con ordinanza del 14
aprile 1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 64 n. 3 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di
ricusazione del giudice per grave inimicizia con il difensore
dell'imputato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per
irrilevanza e comunque non fondata;
Considerato che l'ordinanza di rimessione, limitandosi ad
affermare apoditticamente nel dispositivo la rilevanza della
questione, è priva di ogni riferimento al caso di specie, con
conseguente elusione del precetto dell'art. 3, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di
esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della
questione;
Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 64 n. 3 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt.3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Lagonegro con ordinanza del 14 aprile
1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte