Ordinanza n. 359/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 967/1953
- art. 4legge 967/1953
- art. 4legge 44/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
27 dicembre 1953, n. 967 (Previdenza dei dirigenti di aziende
industriali), come modificato dall'art. 4, lett. a), della legge 15
marzo 1973, n. 44 (Norme integrative della l. 27 dicembre 1953, n.
967 sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali), promosso
con ordinanza emessa l'11 giugno 1986 dal Pretore di Firenze,
iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, prima serie speciale,
dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione del Mediocredito Toscano,
dell'I.N.P.S. e dell'I.N.P.D.A.I., nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che con ordinanza dell'11 giugno 1986 (R.O. n. 687/86) il
Pretore di Firenze, nel giudizio promosso dal Mediocredito Toscano
contro l'I.N.P.S. avente ad oggetto il riconoscimento del suo
diritto-dovere di iscrivere il proprio personale dirigente
all'I.N.P.D.A.I. anziché all'I.N.P.S. e del suo diritto al rimborso
delle somme versate all'I.N.P.S. dal 1 giugno 1974 al 31 dicembre
1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953
n. 967, come modificato dall'art. 4, lett. a), della legge n. 44 del
1973 nella parte in cui limita ai dirigenti delle aziende industriali
l'iscrizione obbligatoria all'I.N.P.D.A.I.;
che il Mediocredito Toscano, costituitosi nel giudizio, ha
rilevato la ragionevole differenziazione delle varie categorie di
dirigenti nonché l'affidamento alla discrezione del legislatore
della omogeneizzazione dei conseguenti differenti sistemi di
previdenza e di assicurazione e la gradualità della sua attuazione
nel tempo in relazione alle disponibilità finanziarie dello Stato;
che analoghe considerazioni hanno svolto l'I.N.P.S., anch'esso
costituito nel giudizio, il quale ha anche rilevato l'accertata
natura non industriale dell'Istituto ricorrente e l'Avvocatura dello
Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, che ha anche eccepito la inammissibilità
della questione per l'omesso accertamento dell'appartenenza
categoriale dei dirigenti del ricorrente;
Considerato che effettivamente vi è una netta e palese
differenziazione delle varie categorie di dirigenti delle varie
imprese, sancita dallo stesso codice civile, a cui consegue una
diversità di sistemi previdenziali e assicurativi;
che, come più volte ha affermato questa Corte (sentt. nn.
173/1986; 31/1986; 144/1984), la loro omogeneizzazione è affidata
alla discrezione del legislatore che la attua gradualmente in
relazione alle esigenze di vita degli stessi lavoratori ed alle
disponibilità finanziarie dello Stato;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 della legge 26 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953
n. 967 come modificato dall'art. 4, lett. a), della legge 15 marzo
1973 n. 44, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore
di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte