Ordinanza n. 359/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 703, secondo
comma, del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse
il 20 febbraio, il 12 marzo e il 12 febbraio 1996 dal Tribunale di
Roma, rispettivamente iscritte ai nn. 583, 584 e 585 del registro
ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato, con tre distinte
ordinanze emesse, rispettivamente, il 12, il 20 febbraio ed il 12
marzo 1996, questione di legittimità costituzionale, in relazione
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 703 del codice di
procedura civile, nella parte in cui, in ragione di una lettura
restrittiva imposta dall'eterogeneità della materia cautelare e
possessoria, escluderebbe la reclamabilità dei provvedimenti -
concessivi e negativi - della tutela possessoria;
che, a parere del giudice a quo, il rinvio al procedimento
cautelare uniforme contenuto nella norma impugnata non potrebbe
essere riferito all'art. 669-terdecies cod. proc. civ., che tale
reclamo prevede, con conseguente violazione degli evocati parametri;
Considerato che questa Corte ha già affermato la generale portata
dell'istituto del reclamo nel nuovo procedimento cautelare, in quanto
espressione del principio della revisio prioris instantiae, e la sua
conseguente, piena applicabilità ai provvedimenti con cui si
conclude la fase sommaria del procedimento possessorio (sentenza n.
501 del 1995 e ordinanze nn. 58, 124 e 203 del 1996);
che è stato in particolare chiarito come la "selettività" del
rinvio operato dall'art. 703 agli artt. 669-bis e segg. cod. proc.
civ. vada intesa nel senso dell'esclusione di quelle sole norme
incompatibili con il carattere del procedimento e con la struttura
bifasica in cui esso si articola;
che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi rispetto a
quelli a suo tempo esaminati, per cui la questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme
integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 703, secondo comma, del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte