Ordinanza n. 359/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/11/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1996
dal pretore di Nicosia, sezione distaccata di Leonforte, nel
procedimento civile vertente tra Gaetano Sgroi e Consorzio di
bonifica dell'Altesina e dell'Alto Dittaino ed altra, iscritta al n.
1114 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che, con ricorso a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., il
pretore di Nicosia - sezione distaccata di Leonforte, veniva
richiesto di sospendere l'efficacia esecutiva della cartella
esattoriale notificata dal gestore del servizio di riscossione dei
tributi dovuti al Consorzio di bonifica dell'Altesina e dell'Alta Val
Dittaino, assumendo il preteso obbligato di non essere tenuto al
pagamento non avendo sottoscritto la convenzione di fornitura idrica
per uso agricolo integrante la specifica ragione del debito;
che l'ente dichiaratosi creditore eccepiva il difetto di
giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria sulla domanda
cautelare stante il divieto dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, applicabile nei casi in cui si procede con le forme di
riscossione coattiva delle imposte sul reddito;
che il ricorrente rilevava, quindi, la illegittimità della
"normativa" che non consente all'Autorità giudiziaria ordinaria di
sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per la riscossione del
credito anche se privo di carattere tributario;
che il giudice, premessa l'assoluta analogia con la fattispecie
di cui alla sentenza di questa Corte n. 318 del 1995, sollevava
"questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. n. 602
del 1973 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non
prevede la possibilità, per il giudice ordinario, di sospendere
l'esecutività del ruolo esattoriale per crediti di enti pubblici non
aventi carattere tributario";
che né le parti principali, né il Presidente del Consiglio dei
Ministri si sono costituiti nel presente giudizio;
Considerato che l'unica norma denunciata dal giudice a quo, e cioè
l'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riserva all'autorità
amministrativa il potere di sospendere l'esecuzione forzata dei
crediti erariali per imposte sul reddito e, dunque, non può
evidentemente trovare applicazione ex se nella diversa materia della
riscossione coattiva di entrate non tributarie degli enti pubblici,
se non mediante l'estensione dell'originario ambito precettivo ad
opera di altra disposizione che vi faccia rinvio;
che il rimettente ha omesso di specificare quale sia la norma che
consente di pervenire all'asserita applicabilità del predetto art.
54 nel caso concreto, nel quale è espressamente affermata la natura
non tributaria del credito in contestazione;
che l'assoluta mancanza di indicazione, nella presente
fattispecie, di uno dei termini del rinvio normativo si risolve nella
carente enunciazione delle ragioni di applicabilità dello stesso
art. 54 e, quindi, nel difetto di motivazione sulla rilevanza della
proposta questione di legittimità costituzionale, tanto più
considerando che questa Corte ha già sancito, in fattispecie
analoghe, la priorità della questione incentrata sulla norma di
rinvio rispetto a quella relativa alla norma oggetto del rinvio
stesso (sentenze nn. 239 del 1997 e 318 del 1995);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal pretore di Nicosia - sezione distaccata di
Leonforte, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte