Ordinanza n. 359/2002
Altra decisione · depositata il 17/07/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 6legge 217/1990
- art. 3d.P.R. 394/1999
- art. 20d.P.R. 394/1999
- art. 1Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- art. 3Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- art. 20Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- art. 299Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B).
- art. 142d.lgs. 286/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della
legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) e dell'articolo 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 2001 dal
Tribunale di Milano, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2002 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 10, 1ª serie
speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi sul
reclamo proposto ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 12, comma 4,
della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti) avverso un provvedimento di
diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di
liquidazione dei relativi compensi, con ordinanza in data 4 ottobre
2001 ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 della
legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) e 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), "nella parte in cui prevedono l'automatica ammissione
degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante
situazione reddituale";
che, ad avviso del remittente le disposizioni censurate, le
quali prevedono che, nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti
di espulsione amministrativa, "lo straniero è ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato", pur nella equivocità della dizione
utilizzata, debbono essere interpretate nel senso che con esse il
legislatore abbia inteso riferirsi alla disciplina del patrocinio a
spese dello Stato di cui alla legge n. 217 del 1990, come confermato
dal tenore dei successivi articoli 3 e 20 del d.P.R. 31 agosto 1999,
n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e dal contenuto della sentenza
n. 105 del 2001 di questa Corte;
che, tuttavia, secondo il giudice a quo gli articoli 3 e 20
del d.P.R. n. 394 del 1999 andrebbero disapplicati, in quanto,
subordinando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla
ricorrenza dei presupposti di cui alla legge n. 217 del 1990, si
porrebbero in contrasto con le disposizioni censurate, di cui
costituiscono regolamento attuativo, disposizioni che non
prevederebbero la sussistenza di tali presupposti e sancirebbero
l'ammissione automatica e generalizzata dello straniero al beneficio;
che i citati articoli 11 della legge n. 40 del 1998 e 13 del
decreto legislativo n. 286 dello stesso anno violerebbero l'articolo
3 della Costituzione, in quanto determinerebbero una ingiustificata
disparità di trattamento tra gli stranieri destinatari di
provvedimento di espulsione amministrativa, ammessi in modo
generalizzato ed automatico al patrocinio a spese dello Stato, e i
cittadini italiani e gli stranieri sottoposti a procedimento penale,
il cui accesso al patrocinio a spese dello Stato è invece
condizionato alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge
n. 217 del 1990;
che le disposizioni censurate contrasterebbero con l'articolo
3 della Costituzione anche per l'ulteriore profilo che, mentre nel
procedimento penale l'ammissione dello straniero al patrocinio a
spese dello Stato è subordinata, a seguito della sentenza n. 219 del
1995 di questa Corte, ad una vera e propria attestazione
dell'autorità consolare circa la veridicità delle dichiarazioni
contenute nella relativa istanza, nel procedimento di cui al decreto
di espulsione l'ammissione dello straniero a tale beneficio sarebbe
addirittura svincolata dall'onere di allegazione della sussistenza
dei presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 217 del 1990;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
che, secondo la difesa erariale, le disposizioni censurate
andrebbero interpretate "in modo diverso rispetto a quanto ritenuto
dal Tribunale di Milano e, soprattutto, in modo non contrastante con
i parametri costituzionali";
che, in particolare, il riferimento all'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato non dovrebbe essere inteso come
ammissione generalizzata ed automatica degli stranieri a tale
patrocinio, ma come "richiamo e rinvio alla disciplina dell'istituto,
ivi comprese pertanto le disposizioni relative alle condizioni di
ammissibilità ed accoglibilità della relativa istanza di ammissione
previste dalla legge n. 217 del 1990", come confermato dal combinato
disposto degli articoli 3, comma 4, e 20 del d.P.R. 31 agosto 1999,
n. 394, che prevedono espressamente la subordinazione dell'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato alla sussistenza dei presupposti
indicati dalla citata legge n. 217 del 1990.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
stato emanato e pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta
Ufficiale" del 15 giugno 2002 (n. 126/L) il decreto legislativo
30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di spese di giustizia), il quale, all'articolo 299, ha
disposto dalla data della sua entrata in vigore (1 luglio 2002)
l'abrogazione, tra numerose altre, di una delle disposizioni
censurate, e cioè dell'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, limitatamente alle parole
"è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e";
che l'art. 142 del decreto legislativo n. 113 del 2002 ha
dettato una nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel
"processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di
Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
che il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti
al giudice remittente, perché valuti se la questione sollevata possa
ritenersi tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte