Ordinanza n. 36/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1971 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 635, secondo
comma, n. 2, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11
dicembre 1969 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di
Grugnola Giancarlo, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7
ottobre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che con ordinanza 11 dicembre 1969, pronunciata nel corso
del procedimento penale contro Grugnola Giancarlo, il pretore di Milano
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 635,
secondo comma, n. 2, del codice penale, nel punto in cui considera
aggravato il danneggiamento commesso "da lavoratori in occasione di
sciopero", in riferimento agli artt. 3 e 40 della Costituzione;
che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
questa Corte, con sentenza n. 119 del 18 giugno 1970, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 635, secondo comma, n.
2, del codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza
aggravante, e come causa di procedibilità d'ufficio, del reato di
danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in
occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di
serrata;
che per effetto di tale sentenza l'indicata norma ha cessato di
avere efficacia (art. 136 Cost.), come già riconosciuto anche
nell'ordinanza n. 164 del 12 novembre 1970;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale,
già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 119 del
18 giugno 1970 nella parte in cui prevede come circostanza aggravante,
e come causa di procedibilità d'ufficio, del reato di danneggiamento
il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno
sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte