Ordinanza n. 36/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1978 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 420legge 533/1973
- art. 1legge 533/1973
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420, comma
primo, ultima parte, e comma quinto, del codice di procedura civile,
come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533,
promosso con ordinanza emessa il 17 agosto 1976 dal pretore di Busto
Arsizio nel procedimento civile vertente tra Gussoni Alfio e la ditta
Maglificio Luisa, iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 333 del 15
dicembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Rilevato che il pretore di Busto Arsizio, con ordinanza 17 agosto
1976, ha proposto, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
420, comma primo, ultima parte, e comma quinto, cod. proc. civ., come
modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle
controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di
previdenza e di assistenza obbligatorie), in quanto nel sistema del
nuovo processo del lavoro non è prevista, in forma specifica, la
possibilità per l'attore di esporre le difese, dedurre eccezioni,
chiedere mezzi di prova, che si rendano necessari a seguito della
proposizione di domande riconvenzionali da parte del convenuto.
Considerato che questione identica è stata già dichiarata non
fondata con la sentenza 4 gennaio 1977, n. 13 e che non sono
prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la
Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, comma secondo, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 420, comma primo, ultima parte, e comma
quinto, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto
1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e
delle controversie in materia di previdenza e di assistenza
obbligatorie), proposta dal pretore di Busto Arsizio, con ordinanza 17
agosto 1976, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte