Ordinanza n. 36/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 895/1967
- art. 7legge 895/1967
- art. 58r.d. 635/1940
- art. 38Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 38r.d. 733/1931
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 38
del R.D. 18 giugno 1931, n. 733 (testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), 58 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 2 e 7
della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle
armi), 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro
la criminalità), promossi con ordinanze emesse il 29 settembre 1982,
il 7 ottobre 1982, il 16 giugno 1981, il 1 dicembre 1982, il 2 dicembre
1980, il 30 marzo 1982, il 20 gennaio 1983, il 5 maggio 1981, l'11
maggio 1981, il 5 maggio 1981 e il 14 febbraio 1983 dai Tribunali di
Livorno, Mantova, Vasto (n. 4), Enna, Bassano del Grappa, Bologna (n.
2) e Trento, iscritte ai nn. 775 e 937 del registro ordinanze 1982; ai
nn. 21, 22, 162, 163, 182, 190, 231, 232 e 237 del registro ordinanze
1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 88,
135, 149, 163, 198, 212 e 225 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Vasto, con quattro ordinanze emesse il
2 dicembre 1980 (r.o. 162/1983), il 5 maggio 1981 (r.o. 190/1983), il
16 giugno 1981 (r.o. 21/1983) e il 30 marzo 1982 (r.o. 163/1983), il
Tribunale di Bologna, con due ordinanze emesse il 5 maggio 1981 (r.o.
232/1983) e l'11 maggio 1981 (r.o. 231/1983), il Tribunale di Mantova,
con ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 (r.o. 937/1982), il Tribunale di
Livorno, con ordinanza emessa il 29 settembre 1982 (r.o. 775/1982), il
Tribunale di Enna, con ordinanza emessa il 1 dicembre 1982 (r.o.
22/1983), il Tribunale di Bassano del Grappa, con ordinanza emessa il
20 gennaio 1983 (r.o. 182/1983), e il Tribunale di Trento, con
ordinanza emessa il 14 febbraio 1983 (r.o. 237/1983), hanno sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 58 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n.
895, 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (indicati talvolta nel
loro complesso, altre volte in combinazioni differenziate), nella parte
in cui equiparano, sul piano sanzionatorio, la posizione di chi non
abbia mai denunciato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo a
quella di chi, denunciata la detenzione di una determinata arma presso
l'autorità di pubblica sicurezza o di comando dei carabinieri del
luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel
luogo di nuova residenza;
ritenuto che i giudizi, concernendo identiche questioni, possono
essere riuniti;
considerato che tre ordinanze di rimessione - precisamente, quelle
emesse dal Tribunale di Livorno (r.o. 775/1982), dal Tribunale di
Bassano del Grappa (r.o. 182/1983) e dal Tribunale di Bologna l'11
maggio 1981 (r.o. 231/1983) - non adducono alcuna motivazione in ordine
alla rilevanza delle proposte questioni, né contengono il minimo
riferimento al caso di specie, eludendo in tal modo il precetto
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al
giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e
motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 299,298,
281,259,258 e 257 del 1983);
che sulle denunce di illegittimità costituzionale oggetto delle
restanti ordinanze la Corte si è già pronunciata con la sentenza n.
166 del 19 ottobre 1982 - la quale ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità dell'art. 58 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e non fondata la questione di legittimità degli artt. 38 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967,
n. 895, e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 - e che nelle
ordinanze di rimessione non si trovano argomenti nuovi rispetto a
quelli già esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre
1967, n. 895, 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna
con ordinanza dell'11 maggio 1981 (r.o. 231/1983), dal Tribunale di
Livorno con ordinanza del 29 settembre 1982 (r.o. 775/1982) e dal
Tribunale di Bassano del Grappa con ordinanza del 20 gennaio 1983 (r.o.
182/1983);
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 58 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 5 maggio 1981 (r.o.
232/1983) e dal Tribunale di Mantova con ordinanza del 7 ottobre 1982
(r.o. 937/1982);
3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 della
legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Tribunale di Vasto con ordinanze del 2 dicembre
1980 (r.o. 162/1983), del 5 maggio 1981 (r.o. 190/1983), del 16 giugno
1981 (r.o. 21/1983) e del 30 marzo 1982 (r.o. 163/1983), dal Tribunale
di Bologna con ordinanza del 5 maggio 1981 (r.o. 232/1983), dal
Tribunale di Mantova con ordinanza del 7 ottobre 1982 (r.o. 937/1982),
dal Tribunale di Enna con ordinanza del 1 dicembre 1982 (r.o. 22/1983,
e dal Tribunale di Trento con ordinanza del 14 febbraio 1983 (r.o.
237/1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte