Ordinanza n. 36/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo
comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze
emesse il 5 e 6 luglio 1993 dalla Corte di appello di Milano nei
procedimenti penali a carico di Moneta Bernardino ed altro e Di
Maggio Francesco, iscritte ai nn. 615 e 616 del registro ordinanze
1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,
prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte di appello di Milano, con due ordinanze di
contenuto analogo, pronunciate l'una il 5 luglio 1993 e l'altra il 6
luglio 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458, primo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui fa
decorrere il termine per formulare la richiesta di giudizio
abbreviato da parte dell'imputato citato a giudizio immediato dalla
sola notificazione all'imputato stesso, e non anche dalla
notificazione al difensore, qualora quest'ultima sia intervenuta in
un momento successivo;
che il giudice a quo ritiene di riproporre la questione,
nonostante questa Corte l'abbia già dichiarata manifestamente
infondata con ordinanza n. 588 del 1990, osservando che è
ipotizzabile quale ratio della notificazione della data fissata per
il giudizio immediato al difensore, quella "di assicurare nella
massima misura possibile la difesa dell'imputato, mettendo il suo
difensore in condizione di assumere l'iniziativa sollecitando il
proprio assistito ad adottare eventualmente iniziative tecniche per
lui convenienti";
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata;
Considerato che, poiché le ordinanze di rimessione sollevano
un'identica questione, i relativi giudizi vanno riuniti;
che questa Corte, con la ricordata ordinanza n. 588 del 1990, ha
già dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione,
osservando che "il decreto del giudice per le indagini preliminari
che dispone il giudizio immediato - decreto contenente anche l'avviso
che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero
l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 (art. 456, secondo
comma) - viene notificato, come prescritto dall'art. 456,
all'imputato (oltre che al Pubblico ministero e alla persona offesa)
almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio, mentre
il relativo avviso viene notificato al difensore dell'imputato entro
il medesimo termine, sicché, nell'ipotesi in cui all'imputato sia
notificato il decreto prima della notificazione al difensore del
relativo avviso, il primo è posto nelle condizioni di informare il
secondo della citazione a giudizio entro un termine che, pur essendo
ispirato a ragioni di necessità e speditezza, appare tuttavia
adeguato all'esercizio del diritto di difesa" (v. anche ordinanze n.
225 del 1991, n. 355 del 1991);
che le ordinanze di rimessione non adducono argomenti nuovi o
diversi da quelli a suo tempo esaminati dalla Corte proprio sotto il
profilo della dedotta violazione dell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, non potendo, certo, ritenersi tali le censure
incentrate sul ruolo della difesa tecnica relativamente alla
valutazione circa l'opportunità di domandare l'abbreviazione del
rito, censure già oggetto di verifica da parte delle ricordate
ordinanze di manifesta infondatezza;
che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte