Ordinanza n. 36/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 114/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, quarto
comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi
con due ordinanze emesse il 21 otto-bre 1988 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Genova sui ricorsi proposti da Velardi
Ivana contro l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di
Sampierdarena iscritte ai nn. 549 e 596 del registro ordinanze 1997 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37 e 39,
prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che nel corso di due giudizi di appello avverso due
decisioni della Commissione tributaria di primo grado di Genova, la
Commissione tributaria di secondo grado di Genova, con ordinanze di
analogo contenuto emesse il 21 ottobre 1988, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 17, quarto comma, della
legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in relazione agli
artt. 3 e 24 della Costituzione;
che le decisioni impugnate dinanzi alla Commissione rimettente
avevano dichiarato inammissibili per tardività i ricorsi proposti da
una contribuente per l'annullamento di avvisi di accertamento in
rettifica dei suoi redditi notificati solo al marito della
ricorrente;
che, secondo la Commissione rimettente, la norma censurata,
disponendo che nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da
parte di coniugi non legalmente ed effettivamente separati, "gli
accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i
coniugi e notificati al solo marito", sarebbe lesiva del principio di
eguaglianza dei coniugi, per la disparità di trattamento tra il
marito, destinatario della notifica degli atti impositivi, e la
moglie, destinataria della notifica del solo avviso di mora; e
sarebbe altresì lesiva del diritto di difesa della moglie,
coobbligata in solido, in quanto non destinataria della notifica dei
pregressi atti impositivi;
che nel giudizio promosso con ordinanza rubricata al n. 549 del
registro ordinanze del 1997, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della
questione;
Considerato che i giudizi, pendenti tra le stesse parti e
riguardanti la stessa questione devono essere riuniti;
che, in ordine alla questione sollevata, questa Corte ha già
affermato che la dichiarazione congiunta dei redditi rappresenta
l'esercizio di una facoltà dei contribuenti con i conseguenti oneri
e vantaggi ad essa connessi e che, pertanto, la relativa disciplina,
anche procedimentale, risulta riservata all'apprezzamento
discrezionale del legislatore (sentenza n. 184 del 1989 e ordinanza
n. 4 del 1998);
che, pertanto, deve escludersi la illegittimità, sotto il
profilo della violazione dell'art. 3 Cost., della denunciata
disposizione, che, nell'evidente intento di semplificazione e
snellezza del procedimento tributario, prevede la notificazione degli
atti impositivi al marito;
che, in ordine alla asserita violazione dell'art. 24 Cost., non
sussiste alcuna valida ragione per discostarsi dalla interpretazione
adeguatrice della denunciata disposizione prospettata da questa Corte
nella citata sentenza n. 184 del 1989;
che, secondo siffatta interpretazione, deve ritenersi garantita
dal vigente ordinamento alla moglie, coobbligata in solido, la
possibilità di "tutelare i propri diritti (...) entro i termini
decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora nei propri confronti,
nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale notifica, a
legale conoscenza della pretesa avanzata dall'amministrazione
finanziaria in via solidale e ciò, eventualmente, anche per
contestare nel merito l'obbligazione tributaria del coniuge,
proponendo, attraverso l'impugnativa dell'avviso di mora, gravame
avverso l'accertamento operato nei confronti del marito";
che nel presente giudizio non sono dedotti profili
sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre ad un riesame della
questione, che, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, quarto comma,
della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Genova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte