Ordinanza n. 36/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2 e
7, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il
12 giugno 2001 dal Tribunale di Napoli, il 29 giugno 2001 dal
Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del
Tronto, il 6 luglio ed il 3 maggio 2001 dal Tribunale di Ascoli
Piceno ed il 9 luglio 2001 dal Tribunale di Bologna rispettivamente
iscritte ai nn. 690, 739, 805, 863 e 871 del registro ordinanze 2001,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38, 39, 41 e
43, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione di Perrone Capano Giuseppe, di Testa
Gianluca, di Curzi Augusto, di Lotito Paolo e di Caiulo Marco nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e
dell'Unione delle Camere Penali Italiane;
Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
Uditi gli avvocati Giuseppe Frigo per Perrone Capano Giuseppe,
Vittorio Chiusano per Curzi Augusto, Gaetano Pecorella per Lotto
Paolo, Paolo Trombetti per Caiulo Marco, Fabrizio Corbi per l'Unione
delle Camere Penali Italiane e l'avvocato dello Stato Nicola Bruni
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli (r.o. n. 690 del 2001) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25,
secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni
utilizzate per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità
del teste, possano essere acquisite e valutate anche come prova dei
fatti in esse affermati, se sussistono altri elementi di prova che ne
confermino l'attendibilità;
che a parere del giudice a quo risulterebbero compromessi i
parametri indicati - dai quali si dedurrebbero "le garanzie
costituzionali del giusto processo" - in quanto la normativa
impugnata violerebbe il principio "della non dispersione dei mezzi di
prova" affermato da questa Corte nella sentenza n. 255 del 1992, e
che, pur in un sistema di tipo accusatorio, "deve accompagnare il
principio della oralità e della formazione della prova nel
contraddittorio delle parti nel caso in cui la stessa non sia
compiutamente acquisibile con il metodo orale": principio che il
giudice a quo reputa tuttora valido, "pur nel mutato quadro
costituzionale che ha fatto seguito alla modifica dell'art. 111
Cost.";
che la disposizione impugnata, con le sue attuali
limitazioni, finirebbe, ad avviso del rimettente, "con il privare di
efficacia la legge penale sostanziale, violando il diritto
costituzionale di azione, sminuendo la peculiare funzione del giudice
penale di accertamento della verità e, di fatto, vanificando la
tutela dei diritti inviolabili salvaguardati" dagli evocati parametri
di costituzionalità;
che risulterebbe compromesso, infine, altresì il principio
del libero convincimento del giudice, in quanto gli sarebbe imposto,
"anche nel caso in cui sia motivatamente convinto della veridicità
delle dichiarazioni oggetto delle contestazioni, di prescindere dalle
stesse e di giungere così ad una decisione che contraddice il suo
convincimento";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo dichiararsi infondata la questione proposta;
che ha altresì spiegato atto di intervento la parte privata,
deducendo l'irrilevanza della questione e, comunque, la sua
infondatezza. Quanto al primo profilo, l'interveniente deduce che la
limitazione dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni utilizzate
per le contestazioni, sancita dal comma 2 dell'art. 500 cod. proc.
pen., risulta in realtà specificazione della più generale regola di
esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo, il quale
ribadisce che restano in ogni caso "fermi i divieti di lettura e di
allegazione" di tutte le dichiarazioni rese nella fase della
indagine: regola, quest'ultima, a sua volta espressione della
fondamentale disciplina delineata dall'art. 514 cod. proc. pen. in
tema di divieti di lettura e di acquisizione. Da ciò la prospettata
irrilevanza delle questioni in quanto, anche ove la norma impugnata
fosse espunta dall'ordinamento, continuerebbe ad operare la regola di
esclusione probatoria delle dichiarazioni contestative comunque
ricavabile dal combinato disposto degli artt. 514 e 500, comma 1, del
codice di rito;
che nel giudizio ha proposto atto di intervento anche
l'Unione delle Camere Penali Italiane, in persona del presidente pro
tempore, deducendo l'irrilevanza e, comunque, l'infondatezza della
questione proposta;
che, con ordinanze di analogo tenore, il Tribunale di Ascoli
Piceno - sezione distaccata di San Benedetto del Tronto (r.o. n. 739
del 2001) ed il Tribunale di Ascoli Piceno (r.o. n. 805 del 2001)
hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma,
101, 111, quinto comma, 27 e 112 della Costituzione questione di
legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, cod. proc.
pen. nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni utilizzate
per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste,
possano essere acquisite e valutate anche quale prova dei fatti in
esse affermati, se sussistono altri elementi di prova che ne
confermino l'attendibilità;
che risulterebbe violato, a parere dei giudici rimettenti,
l'art. 3 Cost., reputandosi irragionevole "consentire all'autorità
giudiziaria di raccogliere legittimamente dichiarazioni in corso di
indagini preliminari, introdurre poi tali dichiarazioni nel pieno
contraddittorio dibattimentale e vietarne poi l'utilizzazione in sede
di giudizio", malgrado la norma impugnata preveda "un contraddittorio
anche sulle dichiarazioni precedentemente rese, con possibilità di
esame e controesame del teste sul contenuto delle stesse";
che, sempre a parere dei giudici rimettenti, la limitazione
dei poteri processuali di accertamento, in cui si risolve la regola
di esclusione probatoria sancita dalla norma oggetto di impugnativa,
si tradurrebbe in una lesione della garanzia giurisdizionale dei
diritti (art. 24 Cost.), e segnatamente di quelli inviolabili (art. 2
Cost.), che trovano nel processo penale la forma più intensa di
tutela;
che compromesso sarebbe anche l'art. 101, secondo comma,
della Costituzione per violazione del principio del libero
convincimento del giudice, posto che tale convincimento dovrebbe
potersi fondare anche sulle dichiarazioni lette per le contestazioni,
se ritenute genuine e veritiere, mentre la norma impugnata impone al
giudice di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto
della medesima decisione;
che vulnerato sarebbe anche, di riflesso, l'obbligo di
motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, posto che la
motivazione "in quanto tale, deve essere coerente e priva di vizi
logici e non può sopportare quindi regole che impongano di adottare
invece contraddizioni";
che, infine, la disposizione impugnata si porrebbe in
contrasto anche con gli artt. 27 e 112 Cost., in quanto, in
riferimento alla previsione dettata dal comma 7 dell'art. 500 cod.
proc. pen. "se l'azione penale è indisponibile e obbligatoria, anche
la prova deve essere "indisponibile", nel senso che il potere
dispositivo delle parti in ordine alla prova non può superare il
limite oltre il quale la disponibilità della prova si risolva in
disponibilità dell'azione ed oltre il quale la disponibilità della
prova vada irragionevolmente ad incidere sul necessario accertamento
dei fatti che costituisce fondamento del processo penale e della
eventuale irrogazione della pena";
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza delle questioni
proposte;
che sono altresì intervenute le parti private e l'Unione
delle Camere Penali Italiane (limitatamente alla questione sollevata
con ordinanza r.o. n. 739 del 2001), chiedendo dichiararsi
inammissibile per irrilevanza e, comunque, infondata la questione;
che anche il Tribunale di Bologna (r.o. 871 del 2001) ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 500,
comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che le
dichiarazioni lette per le contestazioni e valutate ai fini della
credibilità del teste possano essere acquisite e valutate anche come
prova dei fatti in esse affermati;
che compromessi risulterebbero gli artt. 2, 3, 24, primo
comma, e 111 Cost., in quanto la disciplina impugnata realizzerebbe
una "costrizione che ostacola in via di principio ed irragionevole il
processo di accertamento dei fatti storici e limita la libertà del
giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente
apprezzamento", ponendosi in contrasto con i principi già affermati
nella sentenza n. 255 del 1992, reputati ancora validi e non
incompatibili con l'art. 111 della Costituzione, nel testo vigente;
che nel giudizio sono intervenuti il Presidente del Consiglio
dei ministri e la parte privata, chiedendo dichiararsi inammissibile
e, comunque, non fondata la questione;
che, infine, il Tribunale di Ascoli Piceno (r.o. 863 del
2001) ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 500, comma 7, cod. proc. pen., "nella parte in cui non
prevede che le dichiarazioni lette per le contestazioni possano
essere acquisite e valutate quale prova dei fatti";
che la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 2
Cost., "in quanto di fatto ostativa al libero esercizio dei diritti
fondamentali", e con l'art. 24 della medesima Carta, giacché
limiterebbe, di fatto, "il diritto di azione, con regole che rendono
estremamente difficile la dimostrazione in giudizio della penale
responsabilità dell'imputato, con conseguenti pronunce assolutorie
... e conseguente frustrazione dei diritti delle vittime dei reati";
che violati sarebbero anche il principio di soggezione del
giudice soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.) e quello
di legalità (art. 25 Cost.), nonché l'obbligo di motivazione di
tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, sesto comma, Cost.),
in quanto risulterebbe impossibile, per il giudice, "contemperare
logicamente l'esclusione della credibilità del teste che renda in
dibattimento dichiarazioni difformi rispetto a quanto dichiarato
nelle indagini preliminari, con l'affermazione di una verità
processuale sicuramente parziale", cosicché il giudice finirebbe per
essere "costretto ad emanare una decisione conforme alle
dichiarazioni ritenute false";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo dichiararsi non fondata la questione ed è altresì
intervenuta la parte privata, la quale ha concluso per
l'inammissibilità o l'infondatezza del quesito di legittimità
costituzionale;
che con allegata ordinanza, letta in udienza, è stato
dichiarato inammissibile l'intervento della Unione delle Camere
Penali Italiane.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni
fra loro del tutto analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno
riuniti per essere definiti con un'unica decisione;
che, pur nella varietà delle sfumature argomentative, dei
parametri evocati e dei profili coinvolti dalle singole questioni, il
nucleo comune delle censure ruota attorno alla pretesa elusione del
principio di non dispersione dei mezzi di prova, individuato da
questa Corte nella sentenza n. 255 del 1992 e reputato dai remittenti
ancora in linea con il vigente quadro costituzionale; alla violazione
del principio di ragionevolezza, della garanzia giurisdizionale dei
diritti e della obbligatorietà ed indisponibilità della azione
penale; alla vanificazione, infine, dell'obbligo di motivazione e del
principio di libero convincimento del giudice, in quanto gli sarebbe
imposto, "... anche nel caso in cui sia motivatamente convinto della
veridicità delle dichiarazioni oggetto di contestazione, di
prescindere dalle stesse e di giungere così ad una decisione che
contraddice il suo convincimento";
che la pregiudiziale eccezione di inammissibilità per
irrilevanza, sollevata dalle parti private, non può trovare
accoglimento, in quanto le doglianze dei giudici a quibus non mirano
ad una caducatoria integrale della norma impugnata, ma ad una
pronuncia additiva in parte qua, che consenta di utilizzare le
dichiarazioni contestative non soltanto per valutare la credibilità
del teste, ma direttamente come prove dei fatti in esse affermati;
che, a proposito dei rilievi mossi dai giudici rimettenti,
occorre preliminarmente rammentare come l'art. 111 della Costituzione
abbia espressamente attribuito risalto costituzionale al principio
del contraddittorio, anche nella prospettiva della impermeabilità
del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al
materiale raccolto in assenza della dialettica tra le parti;
che, alla stregua di siffatta opzione, appare del tutto
coerente la previsione di istituti che mirino a preservare la fase
del dibattimento - nella quale assumono valore paradigmatico i
principi della oralità e del contraddittorio - da contaminazioni
probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle
indagini preliminari (vedi sentenza n. 32, in pari data);
che si spiega, dunque, l'esigenza di impedire che l'istituto
delle contestazioni - proprio perché configurato quale veicolo
tecnico di utilizzazione processuale di dichiarazioni raccolte prima
e al di fuori del contraddittorio - si atteggi alla stregua di
meccanismo di acquisizione illimitato ed incondizionato di quelle
dichiarazioni; esigenza, questa, che la composita disciplina dettata
dall'art. 500 del codice di rito ha soddisfatto con la attuale
formulazione, prevedendo, da un lato, un parametro di valutazione
oggettivamente circoscritto delle dichiarazioni lette per le
contestazioni e, dall'altro, ipotesi di eccezionale utilizzabilità
pleno iure, tutte caratterizzate dall'esigenza di permettere la più
ampia facoltà di prova, senza però compromettere i principi di cui
si è detto;
che il censurato regime di esclusione probatoria -frutto di
una precisa scelta che il legislatore ha compiuto in attuazione dei
principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione - non determina
alcuna lesione dei parametri costituzionali variamente richiamati dai
giudici rimettenti;
che, infatti, la stessa Costituzione, nel nuovo testo
dell'art. 111, prevede espressamente, fra i casi in cui la legge può
stabilire che la prova non abbia luogo in contraddittorio, l'ipotesi
in cui quest'ultimo non possa realizzarsi "per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita", stabilendo una disciplina sulla formazione della prova che
il legislatore è tenuto a rendere effettiva, senza eccedere dai
confini ora costituzionalmente imposti;
che del pari inconferente si rivela il richiamo al libero
convincimento del giudice, così come quello al preteso
affievolimento che la disciplina impugnata determinerebbe sul piano
della tutela giurisdizionale dei diritti e della obbligatorietà
della azione penale, posto che, per un verso, il libero convincimento
del giudice non può che riferirsi alle prove legittimamente formate
ed acquisite; e che, sotto altro profilo, il diritto di azione -
pubblica e privata - e il diritto di difesa non possono ritenersi
lesi dalle prospettate "limitazioni", le quali si configurano come la
naturale e coerente conseguenza di scelte sistematiche, in linea con
i principi costituzionali;
che inconsistenti si rivelano altresì le censure relative
alla violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti
giurisdizionali, variamente dedotte, ma prevalentemente incentrate
sul profilo che la motivazione, per esser tale, "deve essere coerente
e priva di vizi logici e non può sopportare quindi regole che
impongano di adottare, invece, contraddizioni"; è del tutto
evidente, infatti, che i limiti probatori relativi alle dichiarazioni
lette per le contestazioni non incidono affatto sulla coerenza
intrinseca della motivazione che il giudice è chiamato a svolgere -
in positivo o in negativo - sul complesso della deposizione
testimoniale, quale risultante all'esito delle contestazioni, e sullo
scrutinio in punto di credibilità, posto che, ove così non fosse -
ed a portare alle estreme conseguenze il ragionamento dei giudici a
quibus - qualsiasi prova non utilizzabile (perché, ad esempio,
assunta contro i divieti previsti dalla legge) comprometterebbe
l'obbligo di motivazione, per il sol fatto di essere apparsa
"persuasiva" nel foro interno del giudicante;
che, alla stregua degli accennati rilievi, restano assorbiti
gli ulteriori profili di illegittimità prospettati dai giudici
rimettenti - peraltro in termini del tutto generici - in riferimento
agli altri parametri costituzionali;
che, pertanto, le questioni proposte devono essere dichiarate
manifestamente infondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell' art. 500, commi 2 e 7, del codice
di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24,
primo comma, 25, secondo comma, 27, 101, primo e secondo comma, 111,
quinto e sesto comma, e 112 della Costituzione dal Tribunale di
Napoli, dal Tribunale di Ascoli Piceno, dal Tribunale di Ascoli
Piceno - sezione distaccata di San Benedetto del Tronto e dal
Tribunale di Bologna, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte