Ordinanza n. 360/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 8d.l. 702/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
regionale Trentino-Alto Adige 10 aprile 1980, n. 5 (Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e
successive modificazioni, concernente "Disciplina delle tasse
regionali, delle soprattasse provinciali sulle concessioni non
governative" e maggiorazione delle aliquote) promosso con ordinanza
emessa il 20 maggio 1986 del Consiglio di Stato - Sezione IV
giurisdizionale, sul ricorso proposto dal Comune di Trento contro la
Regione Trentino-Alto Adige, iscritta al n. 756 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 60, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione del Comune di Trento, nonché l'atto
di intervento della Regione Trentino-Alto Adige;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
ORDINANZA
Ritenuto che con ordinanza resa nel giudizio di impugnazione
contro i provvedimenti n. 832 e 833 emessi il 12 giugno 1980 dalla
Giunta regionale del Trentino-Alto Adige in attuazione dell'art. 2
della legge regionale 10 aprile 1980, n. 5 (Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive
modificazioni, concernente "Disciplina delle tasse regionali e delle
soprattasse provinciali sulle concessioni non governative" e
maggiorazione delle aliquote), il Consiglio di Stato ha sollevato, in
riferimento agli artt. 73 dello Statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige, 5, 117, 119 e 128 Cost., questione di
legittimità costituzionale del detto art. 2;
che, secondo il giudice a quo, dalla postulata dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma denunciata discenderebbe
l'illegittimità delle deliberazioni impugnate davanti ad esso,
dirette a prescrivere criteri e modalità ai Comuni nella
compilazione di elenchi relativi ad atti comunali soggetti alle tasse
suindicate e a individuare gli atti stessi;
che, sempre secondo il giudice a quo, la norma denunciata,
devolvendo ai Comuni del Trentino-Alto Adige il solo sessanta per
cento del gettito delle tasse per concessioni non governative
gravanti su atti dei Comuni stessi, e riservando il residuo quaranta
per cento alla Regione, onerata dell'accertamento e della riscossione
del tributo, avrebbe posto deroga all'art. 8 del d.l. 10 novembre
1978, n. 702, convertito con legge 8 gennaio 1979, n. 3, che ha
assoggettato gli atti emessi dai Comuni nell'esercizio delle loro
funzioni, comprese quelle attribuite dal d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, per i quali era dovuta la tassa sulle concessioni governative di
cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e successive integrazioni e
modificazioni, a decorrere dal primo gennaio 1979, a tassa sulle
concessioni comunali, devolvendo ai Comuni l'intero gettito del
tributo;
che con il disporre senza istituire un tributo proprio, ma
modificando la disciplina statale di un tributo locale, per di più
in violazione dei princìpi del sistema tributario, la Regione
avrebbe varcato i limiti fissati alla potestà tributaria regionale
dall'art. 73 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige in relazione
all'art. 116 Cost., mentre, con il devolvere ai Comuni solo una parte
del gettito del tributo, la Regione stessa avrebbe violato i
princìpi dell'autonomia anche finanziaria (regionale e comunale)
desumibili dagli artt. 5, 119 e 128 Cost.;
Considerato che la legge regionale impugnata individua il proprio
campo di applicazione con riferimento alla tassa regionale (un
tributo, dunque, proprio della Regione) istituita dalla legge
regionale 29 dicembre 1975, n. 14 su concessioni non governative
aventi per oggetto anche atti comunali, e quindi gli atti comunali
che, elencati nella tariffa allegata ad essa legge impugnata, trovano
riscontro in quella allegata alla legge regionale n. 14 del 1975 ora
menzionata;
che il problema se la coincidenza fra gli atti comunali definiti
con l'art. 8 d. l. n. 702 del 1978 (concernente tasse governative su
atti comunali trasferite ai comuni) e quelli elencati nelle tariffe
allegate alle leggi regionali n. 14 del 1975 e n. 5 del 1980
determini un contrasto fra la disciplina regionale da tali leggi
desumibile (concernente tasse regionali su atti comunali) è, prima
che da risolvere negativamente (il contrasto non ricorre, ben potendo
darsi concorrenza di due tributi, uno regionale e uno comunale, o
divenuto tale, sui medesimi atti comunali), irrilevante, giacché una
disciplina della Regione ben può discostarsi, ove rientri
nell'oggetto e non ecceda i limiti propri della potestà legislativa
regionale, da una disciplina statale;
che il problema se la disciplina regionale in argomento rientri
nell'oggetto della potestà legislativa della Regione Trentino-Alto
Adige è da risolvere affermativamente, poiché tale Regione ha
potestà legislativa in materia tributaria, ai sensi dell'art. 73
dello Statuto speciale, in riferimento all'art. 116 Cost., e pertanto
può, tenuto conto del necessario coordinamento del detto art. 73 con
l'art. 5 dello Statuto stesso (che concerne la competenza della
Regione medesima in tema di ordinamento dei Comuni) istituire e
regolamentare tributi propri anche su atti di Comuni;
che il problema se la disciplina regionale in argomento ecceda i
limiti della potestà tributaria di cui al richiamato art. 73 dello
Statuto speciale è da risolvere negativamente, poiché secondo tale
precetto statutario è richiesto che la legislazione regionale in
tema di tributi propri si presenti in armonia con i princìpi della
legislazione statale, e tale condizione è soddisfatta dalla legge
regionale impugnata, con il devolvere ai Comuni il 60 per cento del
gettito del tributo, e con il riservarne alla Regione il 40 per cento
in relazione agli oneri di accertamento e di esazione, poiché dalla
legislazione statale (ivi compresi gli artt. 3 della legge n. 281 del
1970 e 8 della legge n. 702 del 1978) altro princìpio, che sia qui
utilizzabile, non può desumersi che quello di non estraniare i
Comuni dalla devoluzione del gettito di un tributo regionale su
concessioni aventi per oggetto atti comunali;
che il problema se la disciplina regionale in argomento sia in
violazione degli artt. 5, 119 e 128 Cost., è, infine, da risolvere
negativamente, poiché secondo tali precetti costituzionali è
richiesto che al Comune siano assicurati i mezzi finanziari per
l'esercizio delle sue funzioni normali, e il perseguimento di tale
finalità non può ritenersi precluso da una legge regionale come
quella avente il contenuto suindicato;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Trentino-Alto
Adige 10 aprile 1980, n. 5, sollevata, in riferimento agli artt. 73
dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, 5, 117, 119 e 128
Cost. con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte