Ordinanza n. 360/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/11/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 401/1989
usata come parametro
citata
- art. 721Codice penale
- art. 718Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4,
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello
svolgimento di competizioni agonistiche), promossi con due ordinanze
emesse il 18 ottobre 1996 dal tribunale di Torino nei procedimenti
penali a carico di Spera Salvatore ed altra e di Costale Antonio,
iscritte ai nn. 1371 del registro ordinanze 1996 e 70 del registro
ordinanze 1997, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 4 e 10, prima serie speciale dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali a carico di
persone accusate d'aver attivato, nell'esercizio pubblico da esse
gestito, un apparecchio automatico con caratteristiche assimilabili
alle slot-machines, fatto qualificato come organizzazione di giuoco
d'azzardo, il tribunale di Torino, con due identiche ordinanze, ha
sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore
del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza
nello svolgimento di competizioni agonistiche);
che, prevedendo il censurato art. 4, comma 4, l'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per chi eserciti giuochi
d'azzardo a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n.
773 del 1931, il Collegio rimettente ha rilevato che il predetto art.
4 fa rinvio a una disposizione (il comma 1) che punisce più condotte
alternative;
che il primo e il secondo periodo del comma 1 riguarderebbero
esclusivamente i giuochi e le scommesse riservati allo Stato, agli
enti concessionari e alle organizzazioni equiparate, mentre il terzo
concernerebbe l'organizzazione abusiva di pubbliche scommesse su
competizioni e giuochi di abilità;
che le due fattispecie nulla avrebbero a che fare con il giuoco
d'azzardo, caratterizzato dalla prevalenza dell'alea (art. 721 del
codice penale);
che, non potendosi identificare la condotta punibile e rendere
esplicita la sanzione, stante la previsione di pene diverse a seconda
delle condotte descritte, si determinerebbe una violazione dei
principi di legalità e tassatività della fattispecie penale,
enunciati dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della
questione;
che, ad avviso della difesa erariale, l'ultimo comma dell'art. 4
della legge n. 401 del 1989 andrebbe riferito alla prima delle
condotte enunciate e, cioè, all'esercizio abusivo
dell'organizzazione del giuoco del lotto o di scommessa o di concorsi
pronostici, che la legge riserva allo Stato o ad altro ente
concessionario, vale a dire a un'attività caratterizzata
esclusivamente in termini aleatori, l'unica a cui sarebbe
assimilabile la gestione delle slot-machines;
che, a ben vedere, la questione dovrebbe essere dichiarata
inammissibile per l'applicabilità al caso di specie degli artt. 718
del codice penale e 110 delle leggi di pubblica sicurezza, in luogo
del contestato art. 4 della legge n. 401 del 1989, riguardante
un'attività più complessa e articolata, qual è l'organizzazione,
rispetto al mero esercizio del giuoco d'azzardo;
Considerato che i due giudizi sono identici e vanno, di
conseguenza, trattati congiuntamente;
che l'art. 4, comma 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel
prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti
commi 1 e 2, ha operato un rinvio a una disposizione, il comma 1,
sospettata dal rimettente di violare i principi di legalità e di
tassatività della fattispecie penale, enunciati dal secondo comma
dell'art. 25 della Costituzione, poiché prende in considerazione
più condotte alternative e stabilisce pene edittali diverse;
che tale disposizione è stata in realtà oggetto d'una
pluralità di interpretazioni da parte dei giudici di merito, non
essendo chiaro - neppure in via interpretativa - a quale delle due
fattispecie di reato andrebbe ricondotto, se non altro quoad poenam
l'illecito previsto dal comma 4;
che, da ultimo, la Corte di cassazione ha fornito
un'interpretazione ulteriore non considerata dal rimettente;
che, pertanto, la difficoltà ermeneutica denunciata
nell'ordinanza di rimessione non è insuperabile;
che, dunque, la questione va dichiarata inammissibile perché il
giudice a quo, pur potendo, non ha scelto una delle interpretazioni
suddette, così risolvendo autonomamente la difficoltà denunciata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della
legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e
delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello
svolgimento di competizioni agonistiche), sollevata, in riferimento
all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di
Torino con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte