Ordinanza n. 360/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 674Codice di procedura penale
- art. 674legge 128/2001
- art. 1legge 128/2001
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 674, comma
1-bis, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 18 ottobre 2000 dal Tribunale di Milano nell'incidente di
esecuzione promosso da V.G., iscritta al n. 965 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 ottobre 2001, il
Tribunale di Milano solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 674,
comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dell'art. 1,
comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in
materia di tutela della sicurezza dei cittadini), nella parte in cui
non prevede che il giudice della esecuzione possa concedere la
sospensione condizionale della pena quando rileva l'inesistenza della
causa ostativa di cui all'art. 164, quarto comma, del codice penale;
che il rimettente premette, in fatto, di essere chiamato a
delibare, in sede di incidente di esecuzione, la richiesta di un
condannato volta ad ottenere l'applicazione, a norma dell'art. 674
cod. proc. pen., del beneficio della sospensione condizionale della
pena in relazione ad una condanna alla pena di mesi nove di
reclusione e lire 1.000.000 di multa, irrogata dal Pretore di Milano
con sentenza del 16 febbraio 1999, divenuta irrevocabile il 10 aprile
1999;
che in tale sentenza il giudice della cognizione aveva,
all'epoca, motivato la mancata concessione del beneficio sul rilievo
che l'imputato aveva già goduto, in due occasioni, della sospensione
condizionale della pena; sicché sussisteva la causa ostativa
prevista dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen., ai fini di una
eventuale nuova concessione del medesimo beneficio;
che, tuttavia, una delle precedenti condanne - inflitta per
il reato di emissione di assegno senza provvista (art. 2 della legge
n. 386 del 1990) - era stata irrogata con decreto penale di condanna
successivamente revocato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi
dell'art. 673 cod. proc. pen., a seguito dell'entrata in vigore del
d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con il quale era stata abolita la
incriminazione del reato di emissione di assegni senza provvista;
che, in forza di ciò e delle modifiche apportate
all'art. 674 del codice di rito ad opera della legge n. 128 del 2001,
i difensori del condannato avevano quindi richiesto all'odierno
rimettente, quale giudice della esecuzione, la concessione della
sospensione condizionale della pena "per essere venuta meno una delle
due precedenti sentenze ostative al beneficio"; eccependo, in
subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 674 cod. proc.
pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost;
che - nel disattendere la fondatezza della domanda principale
- il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata la eccezione
subordinata, osservando, in particolare, come i poteri del giudice
della esecuzione in materia di concessione e revoca della sospensione
condizionale della pena risultino accresciuti, da un lato, in forza
della disciplina stabilita al riguardo dall'art. 671 cod. proc.
pen. in sede di riconoscimento del concorso formale o della
continuazione e, dall'altro lato, in forza della nuova previsione
dettata proprio dall'impugnato art. 674, comma 1-bis, del medesimo
codice; la norma, infatti, amplia i casi di "revoca obbligatoria" del
beneficio, stabilendo che il giudice della esecuzione provvede alla
revoca della sospensione condizionale della pena anche nel caso in
cui rilevi l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma
dell'art. 168 cod. pen., ossia quando essa è stata concessa in
violazione dell'art. 164, quarto comma, dello stesso codice in
presenza di cause ostative;
che, a parere del giudice rimettente, la disciplina censurata
si porrebbe dunque in contrasto con il principio di ragionevolezza,
poiché essa - mentre consente al giudice della esecuzione di
procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena
nell'ipotesi di accertata sussistenza della causa ostativa di cui
all'art. 164, quarto comma, cod. pen., non rilevata o non rilevabile
dal giudice del merito - preclude al medesimo giudice della
esecuzione la possibilità di concedere tale beneficio "nell'ipotesi
di accertata insussistenza della medesima causa ostativa, non
rilevata e non rilevabile dal giudice di merito, in quanto
conseguenza, come nel caso di specie, di un provvedimento di
depenalizzazione intervenuto successivamente alla pronuncia della
sentenza";
che, sempre ad avviso del giudice a quo, la disposizione
impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. anche
per la disparità di trattamento che si verrebbe a realizzare "tra
coloro ai quali è stata negata la sospensione condizionale della
pena da parte del giudice della cognizione per la sussistenza della
causa ostativa di cui all'art. 164 quarto comma cod. pen. ed erano
ancora in termini per l'impugnazione all'atto dell'entrata in vigore
del provvedimento di depenalizzazione e coloro che, a tale data,
erano invece già decaduti dalla facoltà di proporre impugnazione e
che si trovavano, pertanto, nella giuridica impossibilità di far
rilevare la mutata situazione in sede esecutiva ai fini del
riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale".
Considerato che il Tribunale di Milano dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 674, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non consente al giudice della esecuzione
di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena,
quando rilevi il venir meno della condizione ostativa prevista
dall'art. 164, quarto comma, del codice penale;
che, alla stregua di quanto traspare dalla narrativa in fatto
della ordinanza di rimessione, la rilevanza del quesito si basa,
nella specie, sull'assunto -, inespresso, ma chiaramente postulato
dal giudice a quo - secondo il quale la revoca della sentenza di
condanna, a norma dell'art. 673 cod. proc. pen., per abolitio
criminis, determinerebbe il venir meno degli effetti preclusivi
derivanti dalla sospensione condizionale della pena concessa con
quella sentenza: tesi, questa, contraddetta dai più recenti
orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. VI,
5 luglio 2001, n. 35176; Cass., Sez. V, 6 marzo 2002, n. 14304), ma
che tuttavia non può essere ritenuta così manifestamente
implausibile, da parte di questa Corte, da infirmare l'ammissibilità
dell'odierna questione;
che, venendo al merito del quesito, il giudice rimettente
fonda i propri dubbi di legittimità costituzionale sulla assiomatica
premessa secondo la quale il nuovo "potere" in peius attribuito al
giudice della esecuzione dall'art. 674, comma 1-bis, del codice di
procedura penale - in forza del quale è consentito a tale giudice di
provvedere alla revoca della sospensione condizionale della pena,
quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma
dell'art. 168 del codice penale - consentirebbe ed anzi imporrebbe di
configurare nulla più che come una simmetrica e speculare previsione
l'attribuzione, al medesimo giudice, di un "potere" in melius, ove
rilevi, al contrario, l'inesistenza della causa ostativa di cui
all'art. 164, quarto comma, cod. pen;
che una simile premessa si rivela, peraltro, palesemente
erronea: infatti, mentre il giudice della esecuzione, quando -
esercitando il potere attribuitogli dalla novella - revoca il
beneficio della sospensione condizionale della pena, perché
"illegalmente" riconosciuto, si limita ad effettuare un mero
riscontro formale sull'esistenza o meno di condanne ostative; nel
caso alternativo e opposto di concessione ex novo di quello stesso
beneficio - sia pure in virtù di revoca della sentenza di condanna
ostativa - verrebbe invece ad essere attribuito al giudice della
esecuzione un compito valutativo e di pieno merito, riservato alla
sfera della cognizione;
che l'accoglimento di un simile quesito, infatti, non
soltanto si porrebbe in aperto contrasto con la rigida ripartizione
delle attribuzioni tra giudice "del fatto" e giudice "della pena";
soprattutto, esso determinerebbe effetti manipolativi del giudicato,
creando una nuova ed eccentrica categoria concettuale del doppio
"titolo esecutivo", promanante da due distinti organi: il giudice
della cognizione, che pronuncia la sentenza di condanna per un
determinato fatto ad una determinata pena; ed il giudice della
esecuzione, il quale formula - in relazione a quel fatto, per quella
pena e per quello stesso condannato - la "prognosi fausta" per
l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della
pena;
che né la peculiare disciplina dettata dall'art. 671, comma
3, cod. proc. pen. (in tema di concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena quando esso consegua al
riconoscimento, in executivis, del concorso formale o della
continuazione), né la "nuova" previsione di cui all'art. 674, comma
1-bis, del codice di rito (relativa alla possibilità di revocare in
fase esecutiva la sospensione condizionale "erroneamente" applicata
nel giudizio di cognizione), possono essere validamente evocate quali
parametri normativi di raffronto, avendo questa Corte costantemente
affermato che norme speciali, singolari o comunque derogatorie di
principi generali, non possono costituire utile elemento di
comparazione alla stregua del principio di eguaglianza (v., ex
plurimis sentenze n. 344 del 1999, n. 402 del 1996, n. 295 e n. 201
del 1995);
che la questione proposta si rivela, dunque, manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 674, comma 1-bis del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte