Ordinanza n. 361/1987
Altra decisione · depositata il 29/10/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 9legge 1404/1934
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 517 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1981
dal Tribunale di Bassano del Grappa, iscritta al n. 758 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 68 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, con sentenza del 26 ottobre 1979, il Pretore di
Bassano del Grappa assolveva Stocco Giampietro dal delitto di lesioni
colpose perché il fatto non costituisce reato e dichiarava non
doversi procedere per lo stesso delitto nei confronti di Ussaggi
Stefania per concessione del perdono giudiziale;
che avverso tale decisione proponeva appello al Tribunale la
Ussaggi, chiedendo, fra l'altro, che venisse riconosciuto il concorso
di colpa dello Stocco;
che il Tribunale di Bassano del Grappa, con ordinanza del 9
luglio 1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 517 del codice di procedura
penale, laddove, secondo la "costante interpretazione" della
giurisprudenza, "non prevede la citazione del coimputato dello stesso
reato, perché assolto in primo grado, nel caso in cui, in danno
dello stesso, venga sollecitato dal coimputato appellante statuizione
di colpa concorrente, in contrasto con la pronuncia penale
assolutoria di primo grado";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, la Corte, con sentenza n. 222 del 1983, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 del regio decreto-legge
20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n.
835, nella parte in cui sottrae "alla competenza del tribunale per i
minorenni tutti i procedimenti penali a carico di minori coimputati
con maggiorenni per concorso nello stesso reato";
che, per i procedimenti in cui un minore sia già stato
giudicato in primo grado dal giudice ordinario, si pone il problema
dell'individuazione del giudice chiamato a decidere in sede di
appello sulla responsabilità del coimputato minorenne.
che, quindi, spetta al Tribunale di Bassano del Grappa
verificare, alla stregua dell'indicata decisione della Corte, se la
questione sollevata sia tuttora rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte