Ordinanza n. 361/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme
d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 ottobre 1989 dal Tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di Guida Nunzio ed altri, iscritta
al n. 214 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno
1990;
2) ordinanza emessa il 15 novembre 1989 dal Tribunale di Ancona
nel procedimento penale a carico di Mancini Maurizio ed altri,
iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
3) ordinanza emessa il 3 novembre 1989 dalla Corte d'appello di
Ancona nel procedimento penale a carico di Notari Cristiano ed altri,
iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30 ottobre
1989 (Reg. ord. n. 214/90) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 247
delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271) nella parte in cui limita l'ammissibilità
del giudizio abbreviato ai soli procedimenti nei quali non siano
state compiute le formalità d'apertura del dibattimento di primo
grado;
che analoghe questioni di legittimità costituzionale del
sopracitato art. 247 nella parte in cui non consente l'applicabilità
del giudizio abbreviato ai procedimenti in corso all'entrata in
vigore del nuovo codice di procedura penale nei quali siano già
state compiute le formalità d'apertura del dibattimento ed ai
procedimenti che alla medesima data si trovino in fase d'appello,
sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.,
rispettivamente dal Tribunale di Ancona con ordinanza del 15 novembre
1989 (Reg. ord. n. 240/90) e dalla Corte d'Appello di Ancona con
ordinanza del 3 novembre 1989 (Reg. ord. n. 271/90);
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli e
dalla Corte d'Appello di Ancona siano dichiarate infondate e che la
questione sollevata dal Tribunale di Ancona sia dichiarata
inammissibile per mancanza di motivazione in ordine alla prospettata
violazione dell'art. 25 Cost. e per il resto infondata;
Considerato che, per l'identità o analogia delle questioni
sollevate, i giudizi possono essere riuniti;
che questa Corte, con la sentenza n. 277 del 1990, ha dichiarato
non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) nella parte
in cui limita l'ammissibilità del giudizio abbreviato ai
procedimenti in corso alla data d'entrata in vigore del nuovo codice
di procedura penale nei quali non siano state compiute le formalità
d'apertura del dibattimento di primo grado;
che, in particolare, nella citata sentenza, la Corte ha fra
l'altro sottolineato l'"inscindibile unità finalistica" della
disposizione impugnata, osservando che la riduzione della pena in
tanto è consentita in quanto è diretta a sollecitare la richiesta,
da parte dell'imputato, dell'attivazione d'un istituto inteso ad
assicurare la rapida definizione del maggior numero di processi;
divenuto, invece, impossibile, con l'apertura del dibattimento,
raggiungere le finalità che il legislatore si prefigge, diventa
conseguentemente e razionalmente impossibile all'imputato realizzare
il c.d. "diritto" alla riduzione della pena;
che, questo essendo lo scopo dell'istituto del giudizio
abbreviato (esclusione della fase dibattimentale) è del tutto
razionale che, per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale, tale istituto sia reso applicabile
soltanto quando il suo scopo sia interamente perseguibile;
che, la precitata sentenza ha altresì aggiunto che irrazionale
sarebbe semmai l'applicabilità del giudizio abbreviato dopo
l'apertura del dibattimento; giacché in tal caso i benefici concessi
all'imputato non sarebbero più giustificati né dallo scopo (ormai
impossibile) d'eliminare la fase dibattimentale né dal rischio
assunto dall'imputato (il quale si troverebbe, invece, nella comoda
situazione di decidere dopo che il pubblico ministero ha già offerto
le sue prove e comunque dopo aver potuto valutare l'andamento del
dibattimento stesso);
che, pertanto, non è producente il confronto fra imputati per i
quali il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto,
proprio perché si tratta di situazioni oggettivamente diverse;
che le ordinanze in esame non adducono profili o argomenti nuovi
o comunque tali da poter indurre la Corte a modificare il proprio
orientamento;
che, pertanto, le sollevate questioni di legittimità
costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme
d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.,
dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Ancona e dalla Corte
d'Appello di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte