Ordinanza n. 361/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 429/1982
- art. 14legge 429/1982
- art. 34legge 516/1982
- art. 19legge 516/1982
- art. 14legge 516/1982
- art. 34legge 413/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19, quinto
comma, e 14 e segg. del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme
per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 1982, n. 516, e dell'art. 34, quinto comma, della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,
per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza e del conto fiscale),
promossi con ordinanze emesse l'8 gennaio 1992 dalla Commissione
Tributaria di primo grado di Verbania, sui ricorsi proposti da
Marforio Alberto, ed altri, contro il Centro di Servizio delle II.DD.
di Milano, ed altro, iscritte rispettivamente ai nn. 112, 113, 129 e
142 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali
della Repubblica nn. 11, 12 e 13, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Commissione Tributaria di 1° grado di Verbania,
giudicando sul ricorso proposto da Marforio Alberto contro il Centro
di servizio delle II.DD. di Milano, diretto ad ottenere la
declaratoria di insussistenza del credito tributario vantato
dall'amministrazione finanziaria, per avere egli presentato la
dichiarazione integrativa (di condono) ai sensi del decreto-legge n.
429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982, nonostante che non
avesse presentato né la dichiarazione dei redditi né il modello
101, con ordinanza dell'8 gennaio 1992 (R.O. n. 112 del 1992) ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19,
quinto comma, e 14 e segg. del decreto-legge 1982, n. 429, convertito
in legge 7 agosto 1982, n. 516, che detta disposizioni per agevolare
le pendenze tributarie;
che, a parere della remittente, sarebbero violati gli artt. 53,
primo comma, 97, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione
per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra coloro che
hanno pagato i tributi e coloro, invece, che non li hanno pagati,
mentre tutti dovrebbero concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva, e per la lesione del principio del
buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione;
che la stessa Commissione Tributaria, con tre ordinanze di
identico contenuto, emesse in data 8 gennaio 1992 (R.O. n. 113 del
1992, 129 del 1992 e 142 del 1992), sui ricorsi proposti
rispettivamente da Marforio Mario ed altri, da Cartolari Simone e da
Ciocca Cristina contro avvisi di accertamenti dell'Ufficio Imposte
Dirette di Arona, per i quali i suddetti contribuenti avevano
richiesto la sospensione dei relativi giudizi per potersi avvalere
del condono, nelle more intervenuto, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, quinto comma, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui prevede la sospensione
del giudizio a richiesta del contribuente che dichiari di volersi
avvalere delle disposizioni dello stesso articolo, in quanto
finalizzato all'applicazione del condono;
che a parere della remittente sarebbero violati gli artt. 3,
primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione
per le stesse ragioni di cui alla ordinanza precedente n. 112 del
1992;
che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
che ha concluso anzitutto per la inammissibilità della questione o
per la sua infondatezza;
Considerato che i quattro giudizi possono essere riuniti e decisi
con un unico provvedimento in quanto prospettano questioni analoghe;
che per la questione sollevata con la ordinanza n. 112 del 1992
la dichiarazione integrativa presentata da Marforio Alberto conserva
in via autonoma la efficacia giuridica di riconoscimento dei
presupposti dell'I.R.P.E.F. in ogni caso e non sarebbe posta nel
nulla dalla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme
che prevedono il condono tributario (art. 32, primo comma, del
decreto-legge n. 429 del 1982);
che la legittimità costituzionale delle norme che prevedono il
condono tributario è stata già affermata da questa Corte anche in
ordine alle posizioni di chi ha pagato le imposte e di chi le paga in
via agevolata in considerazione delle finalità da realizzare
(riduzione del contenzioso tributario e realizzazione del gettito
delle imposte: sentt. nn. 33 del 1981, 119 del 1980, ord. n. 548 del
1987);
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, quinto
comma, e 14 e segg. del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme
per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 1982, n. 516, e dell'art. 34, quinto comma, della legge 30
dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzione dei centri di assistenza e del conto fiscale), in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma e 97, primo
comma, della Costituzione, sollevate dalla Commissione Tributaria di
1° grado di Verbania con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte