Ordinanza n. 361/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 43 del
r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del t.u. delle leggi di
pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre
1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria -
Catanzaro - sul ricorso proposto da Primaverile Antonio contro il
Questore di Vibo Valentia, iscritta al n. 110 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,
prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Calabria
- Catanzaro - ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 11 e 43 del r. d. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento
agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione;
che le norme sono censurate nella parte in cui l'art. 43, secondo
comma, del regio decreto citato consente di revocare la licenza di
portare armi a chi "non dà affidamento di non abusare delle armi";
che ad avviso del giudice rimettente la genericità e
l'indeterminatezza della fattispecie normativa e la conseguente
mancata predeterminazione dei canoni cui la pubblica autorità deve
uniformarsi si porrebbero in contrasto:
con l'art. 2 della Costituzione, in quanto la facoltà di
portare armi può integrare, specie ove preordinata all'esercizio
dell'attività venatoria, una manifestazione della personalità del
cittadino, la cui estimazione sociale potrebbe essere gravemente
vulnerata dalla revoca della licenza;
con l'art. 3 della Costituzione, che non potrebbe trovare
applicazione in presenza di situazioni giuridiche, di cui siano
portatori i soggetti dell'ordinamento, "aventi contenuto anche
meramente oppositivo";
con l'art. 97 della Costituzione, essendo i princìpi del buon
andamento e della correttezza della pubblica amministrazione
vulnerati dalla possibilità di adottare provvedimenti non fondati su
presupposti e circostanze certi e dimostrabili, bensì permeati da
caratteri di arbitrarietà;
che nel caso di specie il rimettente rileva che la licenza di
porto di armi è stata revocata dal questore con provvedimento in
data 2 luglio 1996 basato esclusivamente sul presupposto della
coabitazione del ricorrente con il figlio, detenuto agli arresti
domiciliari nella casa paterna, e sulla conseguente valutazione che
quest'ultimo "possa abusare delle armi detenute legalmente dal
padre", pur essendo gli arresti domiciliari ormai revocati dal mese
di aprile e pur avendo il ricorrente eccepito che la cessazione della
coabitazione con il figlio avrebbe dovuto comportare l'annullamento
della revoca, basata su una situazione di fatto non esistente;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che il giudice rimettente, richiamandosi a precedenti
sentenze, qualificate come "costante orientamento della
giurisprudenza amministrativa", prospetta una interpretazione delle
norme censurate tale da attribuire alla pubblica autorità un
amplissimo e pressoché insindacabile potere discrezionale;
che, al contrario, proprio in materia di diniego e revoca della
licenza di porto di armi la giurisprudenza amministrativa, sia del
Consiglio di Stato che dei tribunali amministrativi regionali, ha in
più occasioni ribadito che le relative norme vanno interpretate alla
luce dei fondamentali princìpi costituzionali, anche al fine di
superare possibili profili pregiudiziali di illegittimità
costituzionale, e che sulla pubblica amministrazione gravano
specifici oneri di motivazione, valutabili in sede di legittimità
del provvedimento amministrativo;
che nel caso di specie il ricorrente, come emerge nell'ordinanza
di rimessione, aveva eccepito l'illegittimità del provvedimento di
revoca del porto di armi per essere inesistente il presupposto di
fatto su cui si basava la revoca, e che lo stesso giudice rimettente
ha posto in rilievo che la possibilità di abuso delle armi era
riferita non al titolare della licenza, ma al figlio convivente con
il medesimo;
che, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte
(v., ex plurimis, ordinanza n. 436 del 1996), è compito del giudice,
quando sia possibile, dare alle norme denunciate una interpretazione
secundum constitutionem, risolvendosi altrimenti la questione di
legittimità costituzionale in un improprio tentativo di ottenere
l'avallo di una piuttosto che di un'altra interpretazione, attività
questa che spetta invece al giudice chiamato ad applicare le norme;
che essendo non solo possibile, ma doveroso interpretare in modo
conforme alla Costituzione le norme di cui viene denunciata
l'illegittimità costituzionale, la questione prospettata dal giudice
rimettente deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 11 e 43 del r. d. 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata,
in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale
amministrativo regionale per la Calabria - Catanzaro, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte