Ordinanza n. 362/1987
Altra decisione · depositata il 29/10/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2legge 397/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 31 marzo 1982 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 323 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 283 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza del 31 marzo 1982,
ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 236, secondo comma, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui consente la facoltà di arresto
di chi non ha residenza nel territorio dello Stato quando è colto in
flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi", così
attribuendo "alla condizione personale di chi non è residente nel
territorio dello Stato un particolare sfavore rispetto agli altri
cittadini residenti nello Stato", dei quali, invece, l'art. 236,
primo comma, consente l'arresto "in flagranza di un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a due anni";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, è entrata in vigore la legge 27 luglio 1984, n. 397, il
cui art. 2, secondo comma, ha sostituito l'art. 236, secondo comma,
del codice di procedura penale, disponendo, fra l'altro, che gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà di
procedere all'arresto "di coloro che si trovano illegalmente nel
territorio dello Stato, quando sono colti in flagranza di un delitto
non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a un anno";
che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua
della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora
rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte