Ordinanza n. 362/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 629/1979
usata come parametro
citata
- art. 1legge 25/1980
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 ultimo comma,
del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 ("Dilazione
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili
adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per
l'edilizia"), come modificato dalla legge, 15 febbraio 1980, n. 25
("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 629 concernente dilazione dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per gli immobili ad uso di abitazione e
provvedimenti urgenti per l'edilizia"), promosso con ordinanza emessa
il 28 luglio 1980 dal Pretore di Otranto, iscritta al n. 662 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 311 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento per la fissazione della
data dell'esecuzione, relativamente ad uno sfratto per morosità
adottato ai sensi della normativa vigente prima della legge n. 392,
del 1978 - ed esecutivo al momento dell'entrata in vigore del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 ("Dilazione dell'esecuzione
dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di
abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia") - il conduttore,
comparso dinanzi al Pretore di Otranto, aveva sanato la morosità
all'udienza del 28 marzo 1980, ma il locatore aveva insistito perché
la esecuzione venisse fissata ai termini dell'art. 1 del citato
decreto-legge 629 del 1979, così come sostituito dalla legge 15
febbraio 1980, n. 25 (e cioè entro il 30 giugno 1980), in quanto il
conduttore non avrebbe potuto godere della dilazione compresa tra il
1° dicembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, avendo sanato la morosità
successivamente al 31 gennaio 1980;
che il giudice a quo, con ordinanza emessa il 28 giugno 1980, ha
sollevato, il riferimento dell'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni
in legge 15 febbraio 1980, n. 25, nella parte in cui consente, in
pendenza di uno sfratto esecutivo, che il conduttore moroso possa
beneficiare di una fissazione della data dell'esecuzione successiva
al 30 giugno 1980, soltanto se abbia sanato la morosità entro il 31
gennaio 1980, nulla prevedendo in favore di chi dopo tale data abbia
effettuato la sanatoria;
che a parere del pretore rimittente, l'omessa previsione di un
quaelsiasi beneficio per il conduttore che abbia sanato la morosità
successivamente al 31 gennaio 1980 (ma pur sempre prima della nuova
data dell'esecuzione fissata dal giudice) ne equiparerebbe
irrazionalmente la situazione a quella del locatario che non abbia
affatto provveduto al pagamento di canoni e spese, permanendo nella
morosità;
che è intevenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri, la quale ha concluso per
l'infondatezza della questione;
Considerato che la questione concerne un provvedimento di rilascio
divenuto esecutivo al 30 ottobre 1979 ed a suo tempo sospeso per
effetto del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505 (poi decaduto per
mancata conversione);
che il citato decreto-legge, nell'accordare una dilazione sino
al 31 gennaio 1980, già prevedeva il beneficio di una ulteriore
graduazione per gli sfratti fondati sulla morosità nel caso in cui
questa fosse stata sanata entro la predetta scadenza del 31 gennaio
1980;
che pertanto è del tutto razionale la scelta legislativa di non
consentire altri differimenti nel pagamento del debito da così lungo
tempo scaduto, attesto che una diversa soluzione avrebbe legittimato
una morosità destinata a protrarsi ben oltre l'anzidetto termine;
che peraltro al giudice, nell'esercizio della propria
discrezionale facoltà di fissare l'esecuzione, è data la
possibilità di differenziare le posizioni di chi non abbia affatto
pagato i canoni scaduti rispetto a colui che abbia invece, seppure
tardivamente, sanato la morosità, accordando dilazioni di diversa
durata entro la scadenza del 30 giugno 1980;
che pertanto la proposta questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 ultimo comma, del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 629 ("Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti
di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e
provvedimenti urgenti per l'edilizia"), convertito, con
modificazioni, in legge 15 febbraio 1980, n. 25, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Otranto con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte