Ordinanza n. 362/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 168/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia
abitativa), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1988 dalla
Commissione Tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto
dall'Ufficio del Registro di Casarano contro Sanapo Elio ed altra,
iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Sanapo Elio
ed altra ed avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di
liquidazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili,
con relativi interessi e pena pecuniaria, in relazione alla vendita
di un'abitazione avvenuta nel 1982, la Commissione Tributaria di
secondo grado di Lecce, con ordinanza del 19 febbraio 1988 (R.O. n.
753 del 1988), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 45 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge 22 aprile 1982, n. 168, che esonerava dall'INVIM gli
incrementi di valore conseguenti all'alienazione a titolo oneroso di
abitazioni non di lusso, a condizione che l'alienante acquistasse
entro un anno altro immobile da destinare a propria abitazione;
che la Commissione ha osservato come nel caso di specie il
contribuente non abbia potuto concludere l'acquisto della nuova
abitazione entro il termine legale, trattandosi di alloggio in
cooperativa edilizia per il quale è stato possibile compiere solo
l'atto di prenotazione, ma non anche, a causa dei "tempi tecnici",
l'atto definitivo di acquisto;
che, ad avviso del giudice a quo, la citata norma violerebbe
l'art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe disparità di
trattamento fra chi ha acquistato l'immobile sul libero mercato e
chi, invece, preferisce rivolgersi all'area cooperativistica;
che, inoltre, a parere dello stesso giudice, sussisterebbe
violazione dell'art. 45 della Costituzione, che riconosce la funzione
sociale della cooperazione promuovendone e favorendone l'incremento e
le finalità;
Considerato che - a prescindere dalle modifiche subite dalla legge
n. 168 del 1982 per effetto dell'art. 4 del decreto-legge n. 747 del
1983, convertito in legge n. 18 del 1984 - le situazioni poste a
confronto dalla Commissione Tributaria remittente sono diverse, non
potendo assimilarsi la posizione dell'acquirente di un alloggio sul
mercato libero a quella del socio di cooperativa edilizia, posto che
la normativa concernente tali organizzazioni associative, essendo
intesa a disciplinare forme di collaborazione nel settore abitativo,
per l'attuazione di fini trascendenti l'ambito degli stretti rapporti
interprivati, ha un indubbio substrato di carattere pubblicistico e
comporta, inoltre, particolari agevolazioni per l'acquisto della
proprietà dell'alloggio;
che la non omogeneità delle situazioni poste a raffronto fa
ritenere non violato l'art. 3 della Costituzione, mentre le
agevolazioni riconosciute a tali ultimi tipi di acquisti fanno
ritenere osservato il precetto costituzionale di cui all'art. 45
della Costituzione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure
fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), in riferimento agli
artt. 3 e 45 della Costituzione, sollevata dalla Commissione
Tributaria di secondo grado di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte