Ordinanza n. 362/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 4legge 516/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, del
decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)
come convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con
quattro ordinanze emesse il 23 gennaio 1990 dalla Corte d'appello di
Torino, il 9 febbraio 1990, il 15 febbraio 1990 dal Tribunale di
Torino ed il 22 gennaio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio
Emilia, iscritte ai nn. 218, 220, 221 e 267 del registro ordinanze
1990 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 20 e
21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con due ordinanze emesse rispettivamente il 9 ed il
15 febbraio 1990 (Reg. ord. nn. 220 e 221/1990) il Tribunale di
Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, n. 7, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come
convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516;
che, innanzi tutto, il giudice a quo ritiene che il citato art.
4, n. 7, violi l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto sarebbe
carente di parametri normativi determinati o di criteri di massima
che consentano di individuare la fattispecie di reato, con
particolare riferimento ai concetti di simulazione o dissimulazione e
di alterazione della misura rilevante;
che, in secondo luogo, il Tribunale di Torino afferma il
contrasto con l'art. 3 Cost. del citato art. 4, n. 7, in quanto
produrrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra la
categoria dei contribuenti titolari di "redditi di lavoro autonomo o
d'impresa" e quella dei titolari di "redditi fondiari o di capitali o
altri redditi" di cui all'art. 1, secondo comma, n. 3 dello stesso
decreto legge n. 429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982;
che il giudice a quo, peraltro, ritiene di non condividere
l'interpretazione con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato
non fondate le predette questioni (sentenza n. 247 del 1989) ed in
base alla quale, ai fini dell'integrazione del reato previsto e
punito dal predetto art. 4, n. 7, da un lato, non è sufficiente il
solo simulare o dissimulare ma sarebbe necessario un qualcosa di
ulteriore, e cioè un'attività preparatoria (fraudolenta) alla
dichiarazione finale, volta all'alterazione del risultato della
dichiarazione stessa; e, d'altro lato, la misura rilevante
dell'alterazione sarebbe un elemento estraneo alla vera e propria
condotta, un elemento di carattere oggettivo e quindi non
determinante ai fini dell'individuazione della fattispecie;
che l'ordinanza di rimessione rileva che anche la Corte di
cassazione (Sez. III, 3 luglio 1989, n. 12495) ha adottato
l'interpretazione, condivisa dal giudice a quo ma difforme da quella,
innanzi citata, resa dalla Corte costituzionale;
che, pertanto, il Tribunale di Torino, non condividendo la
predetta interpretazione accolta dalla Corte costituzionale, ritiene
opportuno sollevare nuovamente la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, n. 7, del decreto legge n. 429 del 1982,
convertito in legge n. 516 del 1982;
che identica questione è stata sollevata, in riferimento al
solo art. 3 Cost., dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza 22 gennaio 1990 (Reg. ord.
nn. 267/1990) nonché dalla Corte d'Appello di Torino con ordinanza
23 gennaio 1990 (Reg. ord. n. 218/1990);
che, nei giudizi sollevati dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia e dalla Corte
d'Appello di Torino è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per la non
fondatezza della questione;
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni
sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che identica questione è stata già dichiarata manifestamente
infondata con ordinanza n. 279 del 1990 con la quale è stato
ribadito che l'interpretazione adottata da questa Corte con la citata
sentenza n. 247 del 1989 "condiziona la costituzionalità dell'art.
4, n. 7 del decreto legge n. 429 del 1982, come convertito in legge
n. 516 del 1982"; che la predetta interpretazione è stata del resto
seguita da un più recente orientamento della Corte di cassazione
(Sez. III, 1° febbraio 1990, n. 4664) e che, comunque, quando, come
nel caso di specie, una norma consente interpretazioni diverse, delle
quali solo una rende la norma stessa compatibile con il testo
costituzionale, va seguita quest'ultima;
che, pertanto, le sollevate questioni di legittimità
costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, del
decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)
come convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dal Tribunale di
Torino nonché, in riferimento al solo art. 3 Cost., dal giudice per
l'istruttoria preliminare presso il Tribunale di Reggio Emilia e
dalla Corte d'Appello di Torino con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte