Ordinanza n. 362/1999
Altra decisione · depositata il 22/07/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 595Codice penale
- art. 37legge 87/1953
- art. 2legge 253/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 16 dicembre 1998 della Camera dei
deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal
deputato Vittorio Sgarbi nei confronti di Stefania Ariosto, promosso
dal Tribunale di Como con ricorso depositato il 25 gennaio 1999 ed
iscritto al n. 109 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico del
deputato Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione, il Tribunale
di Como ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 gennaio 1999,
conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in
relazione alla delibera del 16 dicembre 1998, con la quale è stato
dichiarato che i fatti per i quali è in corso detto procedimento
riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
parlamentari, e, come tali, insindacabili, a norma dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
che il Collegio ricorrente ha premesso che il deputato Sgarbi era
stato tratto a giudizio con decreto del giudice per l'udienza
preliminare 29 gennaio 1997, per rispondere del reato di cui agli
artt. 595 cod.pen., 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n.
223, a seguito di talune dichiarazioni rese nel corso del programma
televisivo Sgarbi Quotidiani trasmesso sulla rete televisiva Canale 5
nei giorni 28 maggio, 10 e 11 giugno 1996, con le quali si riteneva
che avesse offeso la reputazione di Stefania Ariosto, attribuendole
una serie di fatti determinati, in particolare accusandola "di avere
vissuto in maniera parassitaria, per molti anni alla corte di
uominiricchi e potenti e di aver tratto in tal modo i mezzi per
vivere senza lavorare; di aver svolto la professione di antiquario
con scarse competenze, scorrettamente ed affermando il falso in
relazione al valore di due inginocchiatoi, di una statua romana e di
un libro d'ore; di essere piena di debiti e di giocare in tutti i
casinò del mondo avendo rapporti con gli usurai; di avere rapporti
sconvenienti con la televisione avendo beneficiato di una intervista
definita marchetta del TG1; definendola inoltre con disprezzo con il
termine "pentita" in relazione alla qualità di testimone assunta in
un procedimento penale ed accusandola di avere, in quella sede,
dichiarato il falso"; apostrofandola, inoltre, con tono ritenuto
arrogante e violento accompagnato ripetutamente da frasi volgari;
che, nel corso del dibattimento, il deputato Sgarbi, dopo aver
reso spontanee dichiarazioni contestando nel merito l'accusa
formulata nei suoi confronti, aveva sostenuto che le opinioni da lui
espresse nel corso delle trasmissioni televisive di cui si trattava
dovevano considerarsi manifestazione della sua attività di
parlamentare lato sensu considerata, con la conseguenza che
l'autorità giudiziaria non avrebbe potuto procedere nei suoi
confronti in relazione ad esse, ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che, con ordinanza del 21 novembre 1997, lo stesso Tribunale
ricorrente, che non condivideva l'assunto difensivo, aveva disposto
la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, affinché
valutasse la sussistenza della insindacabilità delle espressioni per
le quali si procedeva, sulla base della procedura prevista dall'art.
2, comma 11, del d.-l. 10 maggio 1996, n. 253, in vigore all'epoca
dei fatti, e da ritenersi applicabile malgrado la mancata conversione
in legge, attenendo la valutazione sulla esistenza di una causa di
non punibilità al diritto sostanziale. Contestualmente, lo stesso
Tribunale aveva disposto la sospensione del dibattimento, in attesa
della decisione della Camera, che avrebbe dovuto deliberare entro
novanta giorni: peraltro, non essendo intervenuta entro detto
termine la deliberazione, il procedimento era stato ripreso alle
udienze del 20 ottobre 1998 e del 17 dicembre 1998. All'inizio di
quest'ultima udienza, era pervenuta la comunicazione della delibera
parlamentare del 16 dicembre 1998, che, respingendo la motivata,
contraria proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere,
aveva dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse dal
deputato Sgarbi;
che, ad avviso del Tribunale di Como, la propria sfera di
attribuzioni, costituzionalmente garantita, sarebbe stata
illegittimamente menomata dalla predetta decisione della Camera dei
deputati. Al riguardo, il Collegio ribadisce che le affermazioni
contestate al deputato Sgarbi sembrano non avere contenuto politico,
ma piuttosto trascendere su di un piano di mero dileggio e di insulto
personale nei confronti della Ariosto, ed essere del tutto svincolate
sia da considerazioni di carattere politico, sia da connessioni con
il dibattito parlamentare, anche ove si voglia ritenere che le
vicende in cui è stata coinvolta la signora Ariosto abbiano avuto
una notevole rilevanza pubblica;
che, infine, il Collegio ritiene che le modalità di
estrinsecazione delle opinioni del deputato Sgarbi ed i termini da
lui adoperati sono assolutamente estranei all'esercizio delle
funzioni parlamentari, sia pure latamente intese.
Considerato che, nella presente fase del giudizio, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, la Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il
ricorso sia ammissibile, esistendo i presupposti di un conflitto la
cui risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata
ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che il Tribunale di Como è legittimato a sollevare il conflitto,
in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà
del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali
da esso esercitate, in conformità al principio, ripetutamente
affermato dalla Corte, secondo il quale i singoli organi
giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena
indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad
essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione;
che, del pari, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la
Camera dei deputati, in relazione alla definizione dell'ambito di
applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione rispetto
ad un proprio componente, è legittimata ad essere parte in un
conflitto, in quanto organo cui spetta dichiarare definitivamente la
volontà del potere che rappresenta;
che, quanto all'oggetto del conflitto, il Tribunale di Como
lamenta, conformemente a quanto richiesto dall'art. 37, primo comma,
della legge n. 87 del 1953, la lesione della propria sfera di
attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza
dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte della Camera dei
deputati, del potere di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni
espresse da un proprio membro a norma dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Como nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato
in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al Tribunale di Como, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione,
per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine
di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte