Ordinanza n. 362/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/11/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 25legge 398/1993
- art. 4legge 398/1993
- art. 2legge 662/1996
- art. 25legge 662/1996
- art. 25legge 47/1985
- art. 25legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di
edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
"Tutela ed uso del suolo"), promosso con ordinanza emessa il
21 dicembre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte
sul ricorso proposto da Trombetta Francesco ed altra contro il Comune
di Domodossola, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 dicembre 2000 il
Tribunale regionale amministrativo del Piemonte, nel corso di un
giudizio, in cui era stata impugnata una ordinanza del Comune di
Domodossola 26 settembre 2000, n. 159, contenente ingiunzione ai
ricorrenti di ripristinare l'originaria destinazione d'uso
direzionale di un immobile (realizzato in base ad un piano esecutivo
convenzionato) illegittimamente adibito ad uso residenziale in
assenza della concessione edilizia prescritta dall'art. 8 della legge
regionale Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia
e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed
uso del suolo"), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della predetta disposizione normativa;
che la questione è proposta sotto il profilo della
violazione dell'art. 117 Costituzione, in quanto la norma regionale
imporrebbe che i cambiamenti di destinazione d'uso, ancorché
eseguiti senza opere, siano subordinati al previo rilascio di un
titolo concessorio, in contrasto con il principio fondamentale che
sarebbe sancito dall'art. 25 della legge statale 28 febbraio 1985,
n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), "a norma del quale - scrive testualmente il giudice
rimettente - la variazione della destinazione d'uso degli immobili,
se eseguita senza opere edilizie, può essere soggetta, tutt'al più,
a semplice autorizzazione";
che il giudice rimettente afferma che la questione sia non
manifestamente infondata e rilevante, atteso che "dalla sua
risoluzione dipende la legittimità o meno del provvedimento
ripristinatorio impugnato nel giudizio di merito, che sarebbe
precluso se l'intervento non può effettivamente ritenersi soggetto a
concessione edilizia";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta
regionale del Piemonte deducendo l'inammissibilità della questione
sia per difetto di motivazione sulla rilevanza attesa la
"sommarietà, incertezza e contraddittorietà sugli elementi di
fatto" della motivazione stessa; sia per omessa considerazione che
l'art. 25 della legge n. 47 del 1985 sarebbe stato modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni
per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e
per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia),
convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493,
così come, infine, sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica);
che, sempre secondo la Regione, il "nuovo" ultimo comma
dell'art. 25 attribuirebbe alle Regioni piena autonomia
nell'individuazione di quali mutamenti di destinazione d'uso debbano
essere subordinati a concessione e quali ad autorizzazione, siano o
meno esistenti opere edilizie.
Considerato che, a prescindere dagli eventuali effetti innovativi
sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni ordinarie in
materia urbanistica per effetto delle sopravvenute modifiche
dell'art. 117 della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione"), è preliminare l'esame dell'ammissibilità della
questione alla luce di una delle eccezioni proposte dalla Regione;
che è pienamente fondata l'eccezione di inammissibilità
sollevata sotto il profilo della omessa considerazione, da parte del
giudice a quo, che l'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 era
stato oggetto di modifiche sostanziali ad opera dell'art. 4 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 - convertito con modifiche in
legge 4 dicembre 1993, n. 493 - nel testo (comma 20) risultante dalle
modifiche ulteriormente introdotte dall'art. 2, comma 60, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
che, pertanto, anteriormente alla legge regionale denunciata
e alla ordinanza di rimessione, è intervenuta una modifica del testo
dell'art. 25, ultimo comma, della legge 25 febbraio 1985, n. 47, il
quale nella originaria formulazione affidava alla legge regionale la
determinazione dei criteri e delle modalità, cui i Comuni avrebbero
dovuto attenersi per l'eventuale regolamentazione delle destinazioni
d'uso, nonché dei casi in cui per le variazioni delle predette
sarebbe stata necessaria la preventiva autorizzazione;
che, infatti, con la legge n. 662 del 1996, si è passati ad
una previsione di rinvio completo alle leggi regionali, cui compete
stabilire "quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni
fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti" debbano essere
subordinati a concessione o ad autorizzazione;
che, stante la mancanza di qualsiasi riferimento
nell'ordinanza di rimessione al testo normativo vigente (sia alla
data di emanazione della legge regionale denunciata, sia al momento
della rimessione della questione) dell'art. 25, ultimo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, invocato come norma interposta, deve
essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale, dell'art. 8 della legge della Regione
Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e
modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso
del suolo") sollevata, in riferimento all'art. 117 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte