Ordinanza n. 362/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 646/1982
- art. 31legge 646/1982
usata come parametro
citata
- art. 12-quinquieslegge 306/1992
- art. 31legge 1423/1956
- art. 9legge 1423/1956
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della
legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di
prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi
27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965,
n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia), promosso con ordinanza emessa il 17 settembre 2001 dal
giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta nel
procedimento penale a carico di G. P., iscritta al n. 915 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 17 settembre 2001 il giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, chiamato a
tenere l'udienza preliminare in un procedimento penale concernente il
reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte
di persona sottoposta a misura di prevenzione, a norma degli artt. 30
e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia
di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni
alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e
31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare
sul fenomeno della mafia), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale delle suddette disposizioni, in riferimento agli
artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo e terzo comma, della
Costituzione;
che, secondo quanto si riferisce nell'ordinanza di
rimessione, nel giudizio principale la contestazione del reato si
fonda sulla circostanza che l'imputato, già sottoposto con
provvedimenti definitivi alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non ha comunicato, nei
modi e nei termini previsti dall'art. 30 della legge n. 646 del 1982,
le variazioni nella composizione del proprio patrimonio di importo
non inferiore a venti milioni di lire, segnatamente talune operazioni
immobiliari effettuate negli anni 1995, 1998 e 1999;
che, ciò premesso in fatto, il giudice a quo osserva che
l'obiettivo delle norme in argomento, che è quello di prevenire il
reimpiego di denaro di provenienza illegale a opera di soggetti
indiziati di mafia, tramite un "costante monitoraggio" delle relative
variazioni nell'entità del patrimonio, può agevolmente essere
raggiunto attraverso semplici verifiche presso uffici pubblici, come
in effetti è avvenuto nella specie, essendo le operazioni in
contestazione state accertate attraverso un controllo presso la
conservatoria dei registri immobiliari ed avendo inoltre l'imputato
preventivamente chiesto specifica autorizzazione al Tribunale per
potersi recare a effettuare i rogiti notarili relativi alle
operazioni immobiliari;
che alla luce di tali rilievi le norme denunciate, che
finirebbero per sanzionare una semplice omissione, anche
indipendentemente dal raggiungimento per altra via dello scopo in
vista del quale esse sono state poste, appaiono al rimettente in
contrasto con gli artt. 13, primo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione, i quali esigono che la risposta dell'ordinamento sia
proporzionata alla gravità del fatto, pena la compromissione della
finalità rieducativa, e altresì che la sanzione penale sia
apprestata solo quando nessuna altra forma di reazione sia possibile,
tanto più in un sistema basato sull'alternativa tra la scelta penale
e quella dell'illecito amministrativo, dovendosi riservare la prima
ai comportamenti "maggiormente disfunzionali rispetto alle esigenze
di conservazione di un determinato assetto sociale", essendo lo
stesso principio di personalità della pena (art. 27, primo comma,
della Costituzione) a richiedere che la minaccia della sanzione
penale sia collegata a comportamenti contrassegnati da un particolare
ed "evidente" disvalore, secondo un criterio analogo a quello che, ad
esempio, ispira le circolari della Presidenza del Consiglio dei
ministri, concernenti la distinzione tra l'ambito penale e quello
amministrativo (circolare 19 dicembre 1983) e l'individuazione dei
parametri differenziali tra delitti e contravvenzioni (circolare
5 febbraio 1986);
che, sotto un altro profilo, l'incriminazione in argomento
appare al rimettente in contrasto con gli artt. 25 e 27 della
Costituzione, in quanto, venendo punita una condotta di "mera
disubbidienza", finirebbe per risultarne compromessa la distinzione
tra misura di sicurezza e pena, nel senso che la sanzione per
l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali comporterebbe,
di fatto, la trasformazione del delitto in questione in una misura
"esclusivamente preventiva, volta a colpire la semplice pericolosità
sociale (presunta) dell'agente";
che, per questo aspetto, le norme configurerebbero una
incriminazione di "mero sospetto", che punisce un comportamento, in
sé non lesivo né pericoloso, che fa solo presumere un altro e
diverso reato, cioè il reimpiego di denaro di origine illegale
attraverso operazioni oggetto dell'obbligo di segnalazione, con una
presunzione oltretutto non superabile in alcun modo da una prova
contraria, come la legittima provenienza del denaro utilizzato per
l'acquisto;
che, infine, il giudice a quo ritiene che le disposizioni
violino anche il principio di ragionevolezza della legge (art. 3
della Costituzione), che sarebbe nella specie venuta meno per non
avere il legislatore adeguatamente individuato il reale disvalore del
fatto e per avere conseguentemente apprestato una risposta
sanzionatoria arbitraria, come tale sindacabile dalla Corte; una
irragionevolezza, secondo il rimettente, ulteriormente sottolineata
(a) dal raffronto con la sanzione prevista dall'art. 12-quinquies
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356, il quale, nei confronti di chi agisca in modo
da attribuire ad altri in maniera fittizia la titolarità di beni e
valori al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di
prevenzione patrimoniali o di agevolare la commissione di delitti di
ricettazione o riciclaggio, stabilisce solo una sanzione detentiva
corrispondente a quella dell'impugnato art. 31, nonché (b) dal
raffronto con l'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza), che, per il caso di trasgressione degli obblighi inerenti
la sorveglianza "semplice" stabilisce (primo comma) solo una
contravvenzione, mentre per la violazione della sorveglianza
"speciale" prevede (secondo comma) un delitto punito con pena la
reclusione da uno a cinque anni - inferiore a quella stabilita dalle
disposizioni oggetto della sollevata questione di costituzionalità;
che la rilevanza della questione, conclude il rimettente, è
data dal fatto che egli è chiamato a fare applicazione della
disciplina censurata in sede di decisione sulla richiesta di rinvio a
giudizio;
che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha richiamato per relationem allegandolo,
l'atto di intervento depositato in altro analogo giudizio di
costituzionalità (giudizio di cui al r.o. n. 468 del 2001), atto nel
quale l'Avvocatura ha dedotto, in particolare, l'attinenza delle
disposizioni censurate all'ambito della discrezionalità legislativa
quanto alle scelte di politica criminale, concludendo per
l'infondatezza della questione.
Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di Caltanissetta dubita della costituzionalità degli artt. 30 e 31
della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di
misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle
leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio
1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul
fenomeno della mafia), i quali rispettivamente prevedono, il primo,
che le persone sottoposte con provvedimento definitivo a una misura
di prevenzione a norma della legge antimafia n. 575 del 1965 sono
tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto,
al nucleo di polizia tributaria tutte le variazioni nella
composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non
inferiore a venti milioni di lire, e, il secondo, che in caso di
omissione della comunicazione si applica la pena della reclusione da
due a sei anni e la multa da lire venti milioni a lire quaranta
milioni, oltre alla confisca dei beni a qualunque titolo acquistati
nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati;
che, secondo il rimettente, le suddette norme
contrasterebbero con gli artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo e
terzo comma, della Costituzione, perché, sanzionando una condotta
puramente omissiva, anche quando l'obbiettivo in funzione del quale
il legislatore ha posto l'obbligo - obbiettivo consistente nel
controllo dei movimenti patrimoniali dei soggetti indiziati di mafia
- è agevolmente raggiungibile per altra via, in particolare
attraverso accertamenti presso uffici pubblici relativamente ad atti
soggetti a forme legali di pubblicità, le disposizioni violerebbero
il principio di ragionevolezza della legge e il criterio di
necessaria proporzione tra il disvalore del fatto e la sanzione,
vanificando la finalità rieducativa della pena e la personalità
della responsabilità penale, attraverso una previsione di mero
sospetto di carattere preventivo, laddove sarebbe maggiormente idonea
una differente reazione dell'ordinamento, non necessariamente
incentrata sullo strumento penale;
che, chiamata a pronunciarsi su questioni aventi a oggetto le
medesime disposizioni e sollevate deducendo, in riferimento agli
artt. 3 e 27 della Costituzione, la duplice censura, di "inutilità"
pratica della normativa per mancato raggiungimento dell'obbiettivo
legislativo, e di sproporzione e di eccessività della pena prevista
per il reato in argomento, questa Corte - con le ordinanze n. 143 del
2002 e n. 442 del 2001, entrambe successive all'ordinanza di
rimessione ora in esame - ne ha dichiarato la manifesta infondatezza,
rilevando che dette censure - formulate anche attraverso il raffronto
con altre contigue o analoghe previsioni, come nella presente
questione - costituiscono critiche sull'opportunità e sulla pratica
efficacia della disposizione incriminatrice, incentrate su un
criterio soggettivo di ragionevolezza e inidonee come tali a tradursi
in profili apprezzabili sul piano della verifica di costituzionalità
delle norme, alla stregua dei parametri costituzionali invocati;
che nelle richiamate decisioni questa Corte ha inoltre
osservato che il rilievo dei giudici di merito circa la conoscenza da
parte dell'autorità delle operazioni oggetto dell'obbligo di
comunicazione, in particolare attraverso forme di pubblicità legale
degli atti, ha condotto altra giurisprudenza a escludere in radice la
sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, attraverso
un'interpretazione idonea a superare i dubbi di costituzionalità, e
che la medesima osservazione deve ripetersi oggi in relazione allo
stesso argomento valorizzato dal rimettente a sostegno della
questione sollevata;
che, anche alla luce delle possibilità interpretative
accennate, deve ribadirsi che la scelta del legislatore di sanzionare
penalmente la mancata comunicazione delle operazioni patrimoniali da
parte di persona soggetta a misura di prevenzione qualificata, in un
sistema di repressione del fenomeno della criminalità organizzata
fortemente caratterizzato dall'utilizzo degli strumenti di contrasto
di tipo patrimoniale, costituisce esercizio dell'ampia
discrezionalità che al legislatore medesimo è da riconoscersi
quanto alla configurazione degli illeciti penali e alla
determinazione delle relative sanzioni, nel limite della
ragionevolezza, limite che nella specie non può dirsi superato;
che il rilievo suddetto vale tanto più in relazione alla
questione in esame, con la quale il rimettente sembra chiamare la
Corte a una pronuncia tale da comportare una riqualificazione
dell'illecito, cioè un trasferimento di esso dall'ambito della
materia penale all'ambito delle violazioni amministrative, ciò che
costituirebbe propriamente una scelta riservata al legislatore, cui
spetta l'individuazione degli interessi meritevoli di tutela
attraverso l'una o l'altra tipologia di illecito;
che, alla stregua delle osservazioni che precedono - e
altresì del fatto che le deduzioni del giudice rimettente riferite a
parametri costituzionali ulteriori (artt. 13 e 25 della Costituzione)
non rivestono autonomo rilievo, essendo invocati anch'essi
all'interno della complessiva censura di eccessività e sproporzione
della sanzione penale a fronte di una condotta asseritamente
"indifferente" -, non essendovi motivo di discostarsi dalle
conclusioni raggiunte nelle decisioni richiamate, la questione di
costituzionalità sottoposta al giudizio di questa Corte deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge
13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di
prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi
27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965,
n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo
comma, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte